Imposte

Agevolazioni fiscali per tutti gli enti iscritti al Registro terzo settore

Il decreto Semplificazioni chiarisce che i benefici spettano a prescindere dal possesso della qualifica di Odv, Aps e Onlus

di Gabriele Sepio

Misure fiscali agevolative immediatamente applicabili per gli enti del Terzo settore con l’iscrizione nel Registro unico nazionale (Runts). Il decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», scioglie definitivamente i dubbi legati all’immediata applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore (Cts) a tutti gli enti che accedono nel Registro, indipendentemente dal possesso delle qualifiche di Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.

L’articolo 26 del Dl 73/2022 conferma, dunque, quanto già anticipato su queste pagine in merito all’applicabilità agli enti del Terzo settore (Ets) delle norme a carattere agevolativo menzionate dall’articolo 104, comma 1 del Codice del Terzo settore. Si tratta di disposizioni particolarmente importanti e di diffusa applicazione, come, ad esempio, i benefici fiscali (detrazioni e deduzioni) per coloro che effettuano erogazioni liberali in favore degli Ets (articolo 83 Cts), le agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts), l’esenzione dei redditi ritraibili dagli immobili degli enti del volontariato e associazioni di promozione sociale (articoli 84 e 85 Cts), il social bonus (articolo 81).

La disposizione supera alcuni equivoci sorti in merito al tenore letterale dell’articolo 104 del Cts il quale in sembrava formalmente riservare l’applicabilità delle citate misure fiscali di vantaggio esclusivamente a favore di Odv, Aps e Onlus, iscritte nei rispettivi registri anche dopo l’avvio del Runts. Tuttavia, a seguito della operatività di quest’ultimo e la conseguente chiusura dei vecchi elenchi, le disposizioni fiscali di favore non possono che applicarsi a tutti gli enti iscritti nel Runts a prescindere dalla eventuale qualifica assunta in precedenza. Va precisato, peraltro, che le disposizioni fiscali di favore immediatamente applicabili, cui fa riferimento il Dl semplificazioni, non sono subordinate al vaglio della Commissione europea.

La norma consentirà anche alle Onlus, per le quali le tempistiche di accesso al Runts sono più dilatate, di valutare fin da subito l’ingresso nel registro. In particolare per quelle realtà che operano nel settore della beneficenza, ricevono risorse attraverso erogazioni liberali e raccolte fondi ma, soprattutto, non svolgono attività di carattere commerciale, la perdita della qualifica di Onlus a favore di quella di Ets potrebbe risultare vantaggiosa. Questa tipologia di enti, infatti, applica già le disposizioni di favore previste dal Cts e con l’ingresso nel Runts potrebbero superare alcune rigidità e parametri restrittivi previsti dalla disciplina Onlus. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale previste dal Dlgs 460/97 non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo così un allargamento della platea dei possibili beneficiari. Con la riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività «diverse» (ad esempio somministrazione alimenti e bevande, merchandising eccetera) che potranno ora essere esercitate dall’ente anche in assenza di un vincolo funzionale con quelle di interesse generale.

Si supera così la più stringente definizione di attività «connessa» dando la possibilità a questo tipo di enti ad esempio, di ricevere sponsorizzazioni, oggi preclusa dalla disciplina Onlus. Accanto a ciò, in caso di accesso immediato al Runts l’ente potrebbe beneficiare di limiti più ampi sul fronte dei compensi ai lavoratori che oggi non possono eccedere il 20% rispetto ai Ccnl.

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