Imposte

Agevolazioni garantite a tutto il terzo settore

La platea dei beneficiari non si esaurisce con Odv, Aps e Onlus. La scelta del 5 per mille verso il datore di lavoro diventa telematica

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Misure fiscali agevolative applicabili agli enti che assumono la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Questa la principale novità contenuta nel decreto Semplificazioni fiscali (Dl 73/2022) e che, conferma, l’ampliamento della platea dei soggetti – finora ristretta a organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus – ammessi ai benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo settore (Cts). Con l’articolo 26 del decreto viene garantita a tutti gli Ets l’applicazione delle misure a carattere agevolativo menzionate dall’articolo 104, comma 1 del Cts.

In questi termini, quindi, le realtà che decidono di iscriversi nel Registro unico (Runts) avranno diritto, una volta acquisita la qualifica di Ets, di beneficiare, ad esempio, delle detrazioni/deduzioni previste sul fronte delle erogazioni liberali (articolo 83 Cts), delle agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts), nonché dell’esenzione dei redditi degli immobili degli enti del volontariato e Aps (canoni di locazione). A queste però si aggiungono delle misure che, seppur individuate nell’articolo 104, comma 1 del Cts, non sono di immediata applicazione.

È il caso del social bonus (articolo 81 Cts) per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta e che riconosce alle persone fisiche un credito d’imposta nella misura del 65% dell’erogazione e del 50% ad enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Così come nel caso dei titoli di solidarietà (articolo 77) per cui bisognerà attendere l’autorizzazione Ue. Una novità quella introdotta con il Dl semplificazioni, che a ben vedere, supera i dubbi sorti sul tenore letterale dell’articolo 104 Cts che, in un primo momento, avevano fatto propendere per riservare le citate misure fiscali esclusivamente a favore di Odv, Aps e Onlus, iscritte nei rispettivi registri anche dopo l’avvio del Runts. Un’interpretazione, questa, piuttosto restrittiva che avrebbe creato di fatto una disparità di trattamento tra enti già dotati nel periodo transitorio della qualifica di Ets e quelli, invece, che a partire dallo scorso 24 novembre hanno fatto apposita domanda di iscrizione nel Runts.

Importanti novità, inoltre, arrivano anche sul fronte del cinque per mille. Il Dl semplificazioni fiscali prevede per la dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta la dematerializzazione ai fini della scelta in materia di 5, 2 e 8 per mille. Si tratta a ben vedere di una previsione, quella introdotta con il Dl 73/2022, che facilita gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione del modello 730.

In questo caso, infatti, il sostituto d’imposta è tenuto ad acquisire direttamente dal contribuente le proprie scelte sul 5, 2 e 8 per mille, trasmettendo i relativi dati all’agenzia delle Entrate. Un’esigenza, questa, dettata, dalla necessità di semplificare gli adempimenti ma anche di garantire la completa dematerializzazione del processo rimuovendo i pesanti aggravi organizzativi per i datori di lavoro connessi al trattamento manuale di un’ingente quantità di documenti cartacei, nonché gli adempimenti in capo ai lavoratori. Sul fronte delle scadenze dichiarative, invece, non può non rilevarsi come, a differenza di quanto previsto per gli enti non commerciali, gli Ets non potranno beneficiare della proroga prevista al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione Imu.

A ben vedere, infatti, l’articolo 35 del Dl Semplificazioni facendo riferimento ai soli enti di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019 (ovvero quelli commerciali) di fatto esclude le realtà non profit non commerciali. Con l’inevitabile conseguenza, a meno di auspicabili interventi in sede di conversione, che tali soggetti dovranno adempiere all’adempimento legato alla presentazione della dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2022..

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