Imposte

Agevolazioni per le imprese sociali, al via le domande per i fondi

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di Alessandro Sacrestano

Via alle domande per accedere entro il 30 giugno a un plafond dal valore di 223 milioni di euro, in larga parte dedicati ai finanziamenti agevolati. Sono disponibili sul sito Mise, con la pubblicazione del decreto direttoriale del 9 aprile, i modelli di richiesta delle agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale.

È possibile presentare richiesta per l’erogazione di stati avanzamento lavori e saldo relativi al finanziamento agevolato e, dove previsto, per il contributo non rimborsabile.

Queste agevolazioni – disciplinate dal decreto Mise del 3 luglio 2015 – sono destinate ad imprese e cooperative sociali e a società cooperative Onlus per la promozione, diffusione e rafforzamento dell’economia sociale, finalizzato alla nascita e alla crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Queste finalità vanno perseguite nell’ambito di programmi che consentano l’incremento occupazionale di categorie svantaggiate, ma anche attraverso il raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali. Le spese sostenute nell’ambito dei programmi possono riguardare suolo aziendale e sue sistemazioni, fabbricati, opere edili/murarie, ma anche macchinari, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di quattro anni al tasso agevolato dello 0,5% annuo, cui deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa. Per i soli programmi che prevedono investimenti non superiori a tre milioni e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Ue) 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.

Con il decreto del 9 aprile è stato chiarito che le imprese beneficiarie possono presentare via Pec a Invitalia, con le modalità indicate all’articolo 10, comma 1 del decreto 26 luglio 2017, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato nonché la richiesta di erogazione relativa al contributo. A questo riguardo, l’articolo 10 evidenzia che le richieste di erogazione sono presentate in relazione a stati d’avanzamento del programma di investimento, sulla base di titoli di spesa non necessariamente quietanzati. Per ciascuna richiesta di erogazione, ad eccezione della prima, l’impresa è comunque tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati nell’ambito della richiesta di erogazione precedente. L’ultimo stato di avanzamento, infine, deve essere presentato a fronte di titoli di spesa quietanzati ed entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca.

Per la richiesta di erogazione è necessario utilizzare la modulistica allegata al decreto. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, Invitalia procede a richiedere all’impresa beneficiaria, a mezzo Pec, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti necessari per lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

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