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Agevolazioni, la qualifica Iap rilasciata da una regione sarà valida su tutto il territorio nazionale

La precisazione è stata inserita nella conversione del Dl Semplificazioni

La qualifica di imprenditore agricolo professionale accertata (Iap) da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. La precisazione è contenuta in una modifica introdotta nell’iter di conversione del Dl 77/2021 (decreto Semplificazioni) e consente di superare un recente orientamento giurisprudenziale che aveva generato qualche perplessità.

Ricordiamo, anzitutto, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) è disciplinata dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 e spetta a colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (ridotto a 25% se opera in zone svantaggiate) e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (anche in questa ipotesi ridotto al 25% per chi opera in zone svantaggiate). La stessa qualifica (e le agevolazioni ad essa correlate) sono riconosciute anche alle società, sia di persone, sia di capitali, purché in possesso di specifici requisiti e cioè:

• che svolgano esclusivamente attività agricola;

• e che almeno un socio nel caso di società di persone o un amministratore nelle società di capitali sia in possesso della qualifica di Iap.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1, vale a dire i requisiti che consentono di ottenere la qualifica agricola.

La conversione parlamentare del Dl 77/2021 introduce ora un chiarimento su questa norma; in particolare, l’articolo 56-ter, comma 1, lettera b), modificando il citato articolo 2 del Dlgs 99/2004, stabilisce l’efficacia in tutto il territorio nazionale dell’accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di Iap.

Ciò significa che il soggetto in possesso della qualifica di Iap può svolgere attività agricola in virtù di tale qualifica anche in Regioni diverse da quella che ha accertato la qualifica.

Il chiarimento è quanto mai necessario considerato che di recente, la Corte di cassazione con la sentenza 12852/2021 aveva affermato che considerata la diversità dei requisiti e delle condizioni individuate da ogni singola Regione per il rilascio della certificazione Iap, tale qualifica non poteva essere utilizzata ai fini agevolativi sull’intero territorio nazionale e che, quindi, la qualifica di accertata da una regione fosse limitata al territorio della regione che l’aveva riconosciuta. Sulla base di questo orientamento, uno Iap che opera in due diverse regioni avrebbe dovuto conseguire la qualifica in entrambe le Regioni.

La modifica normativa, introdotta proprio in ottica di semplificazione, elimina il problema e consente di conseguire una sola qualifica.

Si ricorda, da ultimo, che la qualifica di Iap è necessaria per la fruizione di diverse agevolazioni, tra cui l’esenzione da Imu sui terreni posseduti e condotti, la possibilità di acquistare terreni pagando la sola imposta catastale in misura pari all’1% e con registro e ipotecaria in misura fissa, l’accesso ai Piani di sviluppo rurale (Psr).