Imposte

Aggi delle edicole più alti con l’incremento della resa forfettaria

Accordo Fieg-Sindacati: stampa con prezzo defiscalizzato al 99,7%

di Paolo Stella Monfredini

Dal 1° luglio 2021 si incrementano gli sconti (aggi) delle edicole per effetto dell’incremento della percentuale di resa forfetaria disposto dall’articolo 67 del Dl 73/21.

L’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 regola un regime speciale Iva monofase per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi. L’imposta è dovuta dall’editore – unico soggetto passivo - sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali. L’imposta è liquidata in base alle copie effettivamente vendute oppure in base alle copie consegnate o spedite, diminuite, a titolo di forfetizzazione della resa, del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. La percentuale dell’80% è stata aumentata, limitatamente al 2021, al 95% dall’articolo 67 Dl 73/21. Il tenore letterale della norma e la relazione illustrativa sembrano confermare l’applicabilità della % maggiorata ai giornali quotidiani e periodici consegnati o spediti per l’intero anno 2021.

L’editore non ha diritto di rivalsa Iva nei confronti dei distributori e rivenditori e pertanto l’imposta liquidata costituisce per lo stesso un costo.

Per neutralizzare l’effetto prodotto dall’applicazione del regime Iva monofase nei rapporti commerciali tra gli editori e la rete vendita, la Fieg e le organizzazioni sindacali degli edicolanti, hanno stipulato un accordo che prevede che gli sconti di competenza delle rivendite sono applicati su un «prezzo defiscalizzato».

In altre parole gli sconti di competenza degli edicolanti previsti dall’accordo nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici, anziché essere applicati sul prezzo di copertina, sono calcolati su una percentuale – concordata - dello stesso. In tal modo si riduce la base su cui si calcola lo sconto dei rivenditori al fine di depurare, in modo convenzionale, l’onere dell’Iva sostenuto dall’editore.

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 73/2021, avvenuta il 26 maggio 2021, Fieg e organizzazioni sindacali delle rivendite hanno raggiunto un accordo che prevede che, a far data dal 1° luglio 2021 e fino al 31 gennaio 2022, le pubblicazioni quotidiane e periodiche interessate dalle innovazioni previste dall’articolo 67 Dl 73/2021 (ovvero le pubblicazioni per le quali l’editore applicherà il metodo della resa forfetaria e l’aliquota Iva agevolata del 4%), saranno cedute alla rete vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 99,7% del prezzo di vendita al pubblico. L’adeguamento è stato posticipato al 1° luglio 2021 al fine di consentire i necessari adempimenti tecnici alla filiera distributiva. Conseguentemente le Parti hanno deciso di prolungare di un mese la nuova disciplina (dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022) per compensare i rivenditori del mese perduto.

Se il quadro normativo non subirà ulteriori modifiche è previsto che, a far data dal 1° febbraio 2022, le pubblicazioni interessate, torneranno a essere cedute alla rete vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98,8% del prezzo di vendita al pubblico.

Non subiscono variazioni i prezzi defiscalizzati relativi alle altre due categorie di prodotti editoriali: 96% del prezzo di vendita al pubblico per le pubblicazioni e le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni che applicano il metodo delle copie effettivamente vendute e l’aliquota Iva del 4 per cento; 92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c) Dpr 633/1972.

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