Professione

Aggregazioni tra professionisti penalizzate: manca un regime di neutralità fiscale

Stp e Sta ancora al bivio sulla classificazione del reddito. Crescita frenata dal peso del fisco

di Dario Deotto

Non sono solo le questioni civilistico/ordinistiche a frenare le Stp e le Sta. Anche le vicende fiscali ci mettono del proprio. Anzi, molte volte sono proprio le questioni tributarie a limitare l’utilizzo dello strumento societario nel mondo delle professioni.
Un primo problema è quello del reddito: le Stp e le Sta, costituite nella forma del modello delle società commerciali, devono dichiarare un reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Il dubbio - che pareva sopito - è tornato d’attualità dopo la pronuncia della Cassazione 7407/2021, secondo la quale la tipologia reddituale dovrebbe essere verificata caso per caso (in virtù dell’effettiva organizzazione del lavoro svolto).
Recentemente, l’agenzia delle Entrate ha ribadito, in risposta a una specifica richiesta di interpello (n. 600/2021), formulata proprio in conseguenza della sentenza 7407, che il reddito conseguito dalle Stp (ma evidentemente anche dalle Sta) è un reddito d’impresa. Questo in ragione del fatto che le norme di legge (articoli 6 e 81 del Tuir) stabiliscono per presunzione assoluta che il reddito delle società di persone e di capitali - e quindi anche delle Stp e delle Sta costituite sotto tale forma - costituisce reddito d’impresa.
La risposta dell’Agenzia è ineccepibile: le norme di legge dicono proprio questo, e quindi il dubbio non si pone davvero.
Qualcuno comunque auspica un intervento normativo per far sì che il reddito delle Stp (e Sta) costituite sotto forma di società commerciali venga qualificato come reddito di lavoro autonomo. Non ci si rende, però, conto che ciò determinerebbe notevoli complicazioni per le società professionali costituite come società di capitali, per le quali si verrebbe a creare un “doppio binario” rispetto alla normativa civilistica e contabile.
Piuttosto, al fine di favorire il confluire dei (necessari) fenomeni aggregativi in Stp e Sta, è opportuno si stabilisca ex lege la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali. La trasformazione da studio associato a Stp (o Sta) potrebbe già oggi godere, alla stregua della trasformazione di società commerciali, della piena neutralità fiscale, posta la continuità dell’attività professionale, e considerando che il passaggio da un regime di determinazione del reddito per cassa a un regime per competenza può tranquillamente essere gestito, per evitare salti d’imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017. L’agenzia delle Entrate non è, tuttavia, di questo avviso.
Rimarrebbe comunque il problema del conferimento in società del singolo studio professionale, che non fruirebbe di alcun regime di neutralità. A questo punto, si faccia una legge per tutti i fenomeni aggregativi.

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