Nelle aggregazioni tra imprese indipendenti, l’avviamento diventa fiscalmente riconosciuto fino a cinque milioni di euro. L’articolo 11 del decreto crescita ripropone la possibilità, per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda realizzati fino al 2022, di dare rilevanza fiscale al disavanzo o ai maggiori valori iscritti dalla conferitaria, senza pagare l’imposta sostitutiva del 12 per cento. Il bonus richiede che le imprese che realizzano l’operazione straordinaria siano operative da due anni e non siano legate da rapporti di controllo o di collegamento societario.

Le aggregazioni incentivate

Il decreto crescita ripropone il cosiddetto bonus aggregazioni previsto dal decreto legge 5/09 e prima ancora dalla legge 296/06, con l’intento di agevolare operazioni straordinarie che portino alla crescita dimensionale delle imprese. Sono agevolate le aggregazioni attraverso fusioni, scissioni o conferimenti di azienda.

È necessario che le società interessate (incorporata e incorporante; scissa e beneficiaria; conferente e conferitaria) posseggano determinati requisiti soggettivi.

In primo luogo, occorre che si tratti di imprese che sono «operative» da almeno due anni al momento della operazione straordinaria.

È però consentita una aggregazione tra due o più imprese operative, mediante conferimento (o scissione) delle rispettive aziende in una newco.

Le imprese operative

La locuzione «imprese operative» pare richiamare (in negativo) la disciplina delle società di comodo (legge 724/94).

In relazione a una precedente agevolazione, l’agenzia delle Entrate (circolare 16/E/07) aveva però affermato che la verifica di operatività deve essere fatta in termini sostanziali, senza necessariamente applicare i parametri delle società di comodo che pure potranno costituire un riferimento.

Occorre poi che le società che si aggregano non siano parte del medesimo gruppo.

A tal fine rilevano i rapporti di controllo anche indiretto di cui all’articolo 2359 numero 1 del Codice civile (società controllata, controllante e sottoposta a comune controllo) e i rapporti partecipativi superiori al 20 per cento.

Anche questo requisito di «indipendenza» deve sussistere alla data dell’operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti.

L’importo agevolato

Sono incentivate le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. A tal fine si dovrà considerare la data di efficacia giuridica della operazione (circolare 16/E/07).

Per le fusioni e le scissioni, rileva la data dell’iscrizione dell’atto (ultima per le scissioni) nel registro delle imprese (o data successiva indicata nell’atto stesso).

Per i conferimenti, si fa riferimento all’iscrizione della delibera di aumento di capitale della conferitaria.

Potranno dunque fruire del bonus, laddove l’iscrizione sia successiva alla pubblicazione del decreto legge, anche operazioni già avviate (progetto già redatto e approvato dai soci), comprese quelle con atto di fusione o scissione già sottoscritto, ma ancora non depositato ed iscritto.Il bonus consiste nel riconoscimento fiscale (Ires e Irap) dell’avviamento o degli altri maggiori valori dei beni strumentali materiali e immateriali iscritti a fronte del disavanzo da concambio o nella contabilità della conferitaria, il tutto nei limiti di 5 milioni.

Il beneficio fiscale è dunque dato dal risparmio dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 176 del Tuir (aliquota 12%) e dunque corrisponde a un importo massimo di 600 mila euro.

I maggiori ammortamenti saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della operazione.

Si decade dall’incentivo, con necessità di riversare le imposte risparmiate, qualora si effettuino ulteriori operazioni straordinarie o si cedano i beni rivalutati, nei 4 esercizi successivi alla aggregazione (salvo interpello disapplicativo).

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