Aghi e provette esenti Iva se correttamente classificati in Dogana
La risposta a interpello 470: necessaria la corrispondenza rispetto ai codici merceologici individuati dall’agenzia delle Dogane
Provette sterili e aghi utilizzati per l'accesso vascolare (ad esempio per prelievi o iniezioni endovenose) godono dell'esenzione Iva prevista dal decreto Rilancio per l’anno 2020 (e, dal 1° gennaio 2021, dell'aliquota ridotta al 5%) solo se correttamente classificati rispetto ai codici merceologici individuati dall’agenzia delle Dogane.
Questa la conclusione dell’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 470/2020. L’articolo 124 del decreto Rilancio, che introduce l’agevolazione Iva, fa esplicito riferimento al contenimento del fenomeno epidemiologico per giustificare l'introduzione della norma agevolativa (sulla stampa viene infatti qualificata come agevolazione sui “beni anti-Covid”); per tale ragione un grossista di articoli medicali ha chiesto all’agenzia delle Entrate chiarimenti sul trattamento Iva per provette sterili ed aghi utilizzati per l'accesso vascolare, per i quali al momento della vendita non è noto a che uso sono destinati.
Il quesito evidenziava tali prodotti sono dispositivi medici, registrati e classificati in categorie omogenee dal Ministero della Salute, e ciò a parere della società istante supera la problematica dell'effettivo utilizzo, ossia la specifica destinazione a pazienti affetti da Covid-19 o da altre patologie.
La distinzione in base all'utilizzatore finale (come in passato l'Agenzia ha richiesto per protesi e ausili destinati ad invalidi) comporta un insormontabile problema di carattere pratico, dal momento che il grossista, che rifornisce anche aziende sanitarie, difficilmente può conoscerne in anticipo la destinazione finale dei dispositivi; l'effetto immediato e diretto sarebbe quello di impedire, nei fatti, la fruizione dell'agevolazione IVA da parte dell'acquirente.L'Agenzia, seguendo un'impostazione ormai consolidata in materia di agevolazioni Iva di natura oggettiva, rinvia alle indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), nella circolare 12/D del 30 maggio 2020.
Tale circolare, (che tratta anche le mascherine di comunità, escluse dall'agevolazione) afferma che l'elenco contenuto nel Decreto è tassativo; è quindi necessario identificare i codici della tariffa doganale (Taric) per i beni agevolati, distinguendo analiticamente le provette sterili (voci doganali ex 70171000, 70172000 e 70179000) e la strumentazione per accesso vascolare (voce ex 90189084).
La linea guida è pertanto rappresentata da una corretta classificazione merceologica; gli aghi utilizzati per l'accesso vascolare non sono individuati in maniera specifica dall'art. 124 (che ha una dizione ragionevolmente più sintetica). Vista la complessità ed il tecnicismo della materia, il fornitore può chiedere un accertamento tecnico all'agenzia delle Dogane: gli esiti classificatori di tale accertamento determinano il trattamento Iva. Analoga conclusione vale per le provette sterili: anche se il Decreto Rilancio è specifico sul punto, questo – a parere dell'Agenzia - non esonera il fornitore dall'accertare che la merce ceduta risponda alla classificazione analitica precisata dall’Adm.