Finanza

Comuni montani colpiti da calamità, fondo perduto ridotto al 15,6531%

Le Entrate rideterminano la percentuale delle richieste inviate a febbraio 2021

di Lorenzo Pegorin

È stata stabilita la percentuale del contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei comuni montani calamitati che avevano, in extremis, presentato l'istanza nella finestra temporale che va dal 10 a 24 febbraio 2021.
A sancirlo è stato il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 203407/2021 del 27 luglio a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta, lo si ricorda, degli aventi diritto in forza di quanto stabilito dall'articolo 60, comma 7-sexies, che aveva previsto, in via eccezionale la possibilità di presentare l'istanza per l'erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl “Rilancio”) anche a quegli operatori Iva che non l'avevano presentata nel periodo stabilito dal primo Decreto Rilancio - D.L. 34/2020 - (prima finestra temporale -15 giugno – 13 agosto 2020).
Si tratta, come detto, dei soli soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell'emergenza Covid-19).
La percentuale stabilita, pari al 15,6531 per cento, è stata ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa (fissato dalla norma a 5 milioni di euro) e l'ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte (euro 31.942.524), consentirà di determinare l'importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario.

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