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Agricoltori, esenzione Irpef sui terreni anche per il 2023

Il Ddl di Bilancio estende l’agevolazione. Esonero esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole di coltivatore diretto o di Iap e che producono redditi fondiari

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Agricoltori senza Irpef sui terreni anche per l’anno 2023. Il disegno di legge di Bilancio 2023 estende anche al prossimo anno l’esonero previsto dal comma 44 della legge 232/2016.

La norma in questione prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari dei soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (Iap), purché iscritti nella previdenza agricola. L’agevolazione era stata prevista, inizialmente, per il triennio 2017 – 2019 e poi estesa anche al 2020, 2021 e 2022, rispettivamente dalla legge 160/2019, dalla legge 178/2020 e dalla legge 234/2021.

Con la circolare 9/E/2022 (recante il commento ad alcune novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 234/2021), l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su questa normativa, confermando quanto già era stato chiarito in occasione di Telefisco 2017 (cui, poi, è seguita la circolare 8/E/2017).

In particolare, l’Agenzia ricorda che l’esonero è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole di coltivatore diretto o di Iap e che producono redditi fondiari. Ne consegue che non possono beneficiare dell’esonero i soci delle società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale in base all’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito di impresa. Possono beneficiare dell’agevolazione in esame, invece, le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Il reddito determinato in capo alla società semplice e poi attribuito per trasparenza ai soci, infatti, è un reddito fondiario e come tale permette ai soci di rispettare il requisito imposto dalla norma per beneficiare dell’esonero (cioè avere redditi fondiari). La stessa cosa non accade nel caso di società diverse in quanto il reddito di partecipazione che attribuiscono ai soci è un reddito di impresa e non un reddito fondiario (questo anche nel caso in cui sia esercitata l’opzione per la tassazione catastale dei redditi).

L’esenzione dalla tassazione si applica ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).

Infine, si ricorda che dall’anno 2019 l’esonero compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e che partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare (comma 705 della legge 145/2018).