Adempimenti

Agricoltori in esonero, modello 730 presentabile per il fondo perduto

La risoluzione 36/E: possibile l'opzione alternativa al modello Redditi Pf

di Francesco Giuseppe Carucci

Gli agricoltori titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, se in regime di esonero dagli adempimenti Iva ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, possono presentare il modello 730 in alternativa al modello Redditi Pf. Naturalmente all’ulteriore condizione di essere anche titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati e sempre che non siano tenuti alla presentazione dei modelli Irap e 770.

Le Entrate, con la risoluzione 36/E del 27 maggio, in qualche modo hanno rettificato le istruzioni alla compilazione del 730 secondo cui è precluso l’utilizzo del citato dichiarativo, con l’obbligo di ricorrere alla presentazione del modello Redditi, a coloro che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Il tema è fortemente attuale nella prima campagna dichiarativa che deve tener conto degli aiuti fruiti dai contribuenti, nell’ambito del Temporary framework, a causa dell’emergenza epidemiologica. Anche gli agricoltori in regime di esonero hanno subito le ricadute economiche della pandemia cosicché nel 2020 hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio. In base al testo delle istruzioni, sarebbe sufficiente tale circostanza per precludere l’utilizzo del 730 alla particolare tipologia di contribuenti. L’Agenzia nella risoluzione ha affermato che anche nella siffatta ipotesi è possibile utilizzare il 730. In tal caso va presentato comunque il modello Redditi Pf, entro i previsti termini, avendo cura di compilare solo il frontespizio e il prospetto degli aiuti di Stato nel quadro RS.

Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 percepito dai soggetti in questione, si devono indicare i dati seguenti: codice aiuto “20” nella prima colonna; “impresa individuale” in colonna 12 in relazione alla natura giuridica rivestita; in colonna 13 “micro impresa”; in colonna 14 il codice Ateco dell’attività agricola esercitata e infine in colonna 15 il settore dell’aiuto fruito. In riferimento a quest’ultimo elemento è da tener presente che il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio non costituisce specifico aiuto di Stato per il settore agricolo, ma generale. Si è del parere, pertanto, che debba essere indicato il codice “1”(Generale) e non “4”(Agricoltura) con la precisazione che, come chiarito dalla circolare n. 15/E del 2020, agli aiuti concessi a imprese della produzione primaria si applicano soglie e condizioni specifiche del comparto. Non è invece da indicare l’importo del contributo percepito.

Nella risoluzione è stato rammentato, inoltre, che dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono escluse le informazioni sugli aiuti nei settori agricoli e della pesca. Le informazioni relative alle misure e agli aiuti individuali vigenti nei particolari comparti confluiscono infatti nei registri Sian e Sipa, che l’Agenzia dovrà registrare sulla base dei dati dichiarati nel quadro RS.

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