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La Pec è facoltativa per gli agricoltori in regime di esonero

Sanzione amministrativa per le imprese che entro il 1° ottobre non comunicano la Pec al registro delle imprese

di Francesco Giuseppe Carucci

Il decreto “Semplificazioni”, con l’articolo 37, è intervenuto in materia di posta elettronica certificata al fine di agevolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. In particolare, è stata introdotta l’applicazione di una sanzione amministrativa per le imprese che entro il 1° ottobre non comunichino l’indirizzo pec al registro delle imprese ovvero nell’ipotesi in cui non ne venga rinnovata l’attivazione se precedentemente depositato e non funzionante. L’importo della sanzione è differente a seconda che si tratti di impresa individuale o di impresa costituita in forma societaria.

L’obbligo di dotarsi di un indirizzo Pec e comunicarlo al registro delle imprese e agli ordini professionali fu introdotto principalmente per società e professionisti iscritti agli ordini dall’articolo 16 del Dl 185/2008. Il Dl 179 del 18 ottobre 2012 estese l’obbligo agli imprenditori individuali. Le disposizioni riguardano le imprese iscritte o che intendano iscriversi nel registro delle imprese e i professionisti ordinistici. Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che l’obbligo di dotazione e deposito dell’indirizzo Pec sussista soltanto per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o in Albi e Ordini professionali.

Nel comparto agricolo la particolarità è rappresentata dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 77/1997 in virtù del quale l’iscrizione nel registro delle imprese per gli agricoltori in regime di esonero è soltanto facoltativa.

Il riferimento è agli operatori agricoli che transitano nel regime di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta del regime naturale applicabile dai piccoli produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato, o prevedano di realizzare in caso di inizio attività, un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro costituito per almeno due terzi dalle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici rientranti nella Prima Parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Si rammenta che i soggetti che vi transitano sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli adempimenti IVA, compreso quello dichiarativo, con l’eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle “autofatture” emesse, per loro conto, dai cessionari.

L’articolo 2 della Legge n. 77 del 1997, tuttavia, non vieta l’iscrizione di tali particolari soggetti IVA nel registro delle imprese. Ed effettivamente in taluni casi può essere conveniente. Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 8698 del 20 gennaio 2014, ad esempio, la vendita diretta su aree pubbliche è consentita soltanto all’imprenditore agricolo che risulti regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

Il produttore agricolo in regime di esonero che per sua scelta decida di iscriversi nel registro delle imprese, o al momento sia già iscritto, è tenuto ad osservare l’obbligo di dotazione e comunicazione dell’indirizzo pec.