Imposte

Nelle aziende agricole non ci sono limiti all’energia da fotovoltaico

La risposta a interpello 319/2022 consente di ampliare gli impianti di produzione. Oltre un megawatt non scatta in automatico l’attività industriale

di Alessandra Caputo

Produzione di energia elettrica agricola da impianti fotovolatici senza limiti qualitativi e quantitativi, fermo restando il rispetto dei requisiti di connessione. La precisazione è contenuta nella risposta 319/2022 delle Entrate.

Il caso riguardava una società semplice, che oltre ad esercitare un’attività agricola su terreni in parte in di proprietà e in parte in affitto, risultava proprietaria di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a un megawatt (Mw).

La società riteneva tale attività connessa all’attività agricola, avendo la stessa una disponibilità di circa 219 ettari di terreni.

Infatti, come precisato dalla circolare 32/E/2009, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 Kw di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola; la parte eccedente i primi 200 Kw si considera connessa solo se risulta verificato uno dei seguenti tre requisiti:

1. se la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;

2. se il volume d’affari derivante dell’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 Kw (al netto degli incentivi);

3. se entro il limite di 1 Mw per azienda, per ogni 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Con riferimento all’impianto posseduto, la società rispettava l’ultimo requisito e quindi correttamente riteneva l’attività connessa a quella agricola.

La società era poi intenzionata a realizzare, in aggiunta a quello già posseduto, un secondo impianto, di medesima potenza, parzialmente integrato sul tetto di un capannone accatastato come D/10 e ubicato su parte dei terreni in conduzione e nella disponibilità dell’Istante, utilizzato per il ricovero di attrezzature e scorie dell’attività agricola.

Chiedeva, quindi, se la produzione di energia elettrica derivante dal secondo impianto potesse essere considerata agricola.

La risposta all’interpello è positiva. L’agenzia delle Entrate ricorda che il comma 423 della legge 266/2005 (che ha incluso la produzione di energia elettrica tra quelle connesse all’agricoltura) non stabilisce alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale. Né è previsto alcun limite al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico.

Di conseguenza l’impresa agricola potrà essere proprietaria di più impianti e per ciascuno dimostrare l’esistenza dei requisiti di connessione.

Il chiarimento consente di superare il dubbio talvolta avanzato secondo cui, al di sopra della produzione di 1 megawatt , l’attività agricola smetterebbe di essere tale.

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