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Agriturismi senza aiuti: niente ristori perché privi del requisito della prevalenza

di Gian Paolo Tosoni

L’articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), reintroduce il contributo a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 24 ottobre 2020. Per le attività agrituristiche si presenta tuttavia il rebus che per loro natura non possono essere la attività prevalente svolta dal contribuente, requisito che invece è richiesto per ottenere il bonus.

La norma individua mediante l’allegato 1 quali sono le attività che stanno subendo delle restrizioni in ordine agli orari di apertura, riportando fra l’altro il codice 552052 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole), nonché il codice 561012 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che dichiarano che le attività rientranti nei codici indicati nell’allegato 1, siano svolte come attività prevalente.

La prevalenza generalmente si rileva dal volume d’affari Iva in quanto è previsto l’obbligo di indicare in sede di dichiarazione annuale, il codice attività relativo alla attività prevalente.

L’attività di agriturismo è un’attività agricola connessa come previsto dalla legge 96 del 20 febbraio 2006. Le attività agricole connesse sono per loro natura accessorie, secondarie e strumentali alla attività agricola che deve essere la attività principale. Se l’attività agrituristica fosse prevalente in confronto a quella agricola diventerebbe un’attività alberghiera o di ristorazione illegittima in zona agricola.

Purtroppo siamo in presenza di un inghippo normativo di non facile soluzione; da un lato è comprensibile il dettato normativo del decreto Ristori che richiede la prevalenza delle attività indicate nell’allegato 1) in quanto la norma seleziona le attività destinatarie delle misure restrittive. Dall’ altro canto la attività agrituristica non può avere la prevalenza sulla attività agricola di base.

Un’interpretazione possibile potrebbe essere quella di attestare la prevalenza in confronto ad altre attività non agricole e quindi ad esempio in presenza di esercizio di attività agrituristica e fattoria didattica la prima deve essere prevalente sulla seconda senza mai considerare nel rapporto la attività agricola. Però ci rendiamo conto che una via d’uscita convincente non si trova.

La norma dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del corrispondente mese del 2019.

Questa circostanza peraltro aggrava la situazione in quanto il volume d’affari ed i corrispettivi relativi all’anno 2020 per l’agriturismo sono ridotti.

Può accadere che dalla dichiarazione Iva emerga che il volume d’affari dell’agriturismo sia superiore a quello relativo alla attività principale per effetto ad esempio dell’ immagazzinamento dei prodotti agricoli per i quali si è rinviata la vendita. Tale situazione rappresenta comunque una eccezione e di per sè non può giustificare che la attività agrituristica sia divenuta prevalente.

Si ricorda che il contributo a fondo perduto, qualora ne sussidiano i presupposti si determina con i passaggi di seguito indicati.
1) Va determinata la differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019.
2)Va determinato il contributo applicando le disposizioni già previste per il precedente contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 e quindi va applicata alla differenza di fatturato una percentuale pari:
•al 20% per i soggetti che hanno ricavi 2019 fino a 400mila euro;
•al 15% per i soggetti che hanno ricavi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
•al 10% per i soggetti che hanno ricavi superiori a un milione di euro.

Infine, l’importo così ottenuto va “rivalutato” per la percentuale contenuta nell’ultima colonna della tabella allegata al decreto che per le attività agrituristiche di alloggio è pari al 150% e per quelle di ristorazione è del 200 per cento.