Agriturismi, sì al fondo ristorazione: annullato il requisito della prevalenza
Il Dl 157 stabilisce che il contributo spetta anche alle attività agrituristiche e di alloggio connesse alle aziende agricole
Il contributo relativo alla filiera della ristorazione spetta anche alle attività agrituristiche e di alloggio connesse alle aziende agricole, ancorché la loro attività non sia prevalente. È questa la novità contenuta nell’articolo 21 del decreto Ristori quater (Dl 157/2020) che ha apportato all’articolo 58 del Dl 104/2020 che ha introdotto un fondo per la filiera della ristorazione.
Nella sua versione originaria, il comma 2 dell’articolo 58 prevedeva l’erogazione del contributo alle imprese con codice Ateco prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) aggiungendo poi (la legge 126/2020 di conversione) anche le attività con codice Ateco prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00- (catering per eventi, banqueting) e 55.10.00 (alberghi), queste ultime limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.
Con specifico riferimento alle attività agrituristiche, tuttavia, la circostanza che l’attività dovesse essere prevalente rendeva inapplicabile l’agevolazione in quanto l’agriturismo è una attività connessa a quella agricola e come tale, non può essere prevalente. Ora l’articolo 21 del Dl 157/2020 ha messo le cose a posto annullando il requisito della prevalenza per le attività agrituristiche; inoltre la nuova norma ha aggiunto all’elenco le attività con codice Ateco 55.20.52, cioè le attività di alloggio connesse alle aziende agricole e ha assimilato ai questi fini anche le attività di ittiturismo. Ne consegue quindi che tutte queste attività possono presentare la domanda di contributo accedendo al «Portale della ristorazione» entro il 15 dicembre prossimo.
Nel frattempo una Faq apparsa nel medesimo portale ha precisato che «le fatture inerenti alla cessione di prodotti agricoli tra azienda agricola ed azienda agrituristica connessa sono ammissibili ai fini della concessione del contributo». Si tratta delle fatture interne che nell’ambito della attività agricole documentano i passaggi alla attività agrituristica (articolo 36 del Dpr 633/72); si tratta di passaggi di prodotti alimentari che meritano il contributo in quanto sono certamente di origine italiana e per di più nella fattispecie c’è l’obbligo della produzione interna per una determinata quantità normalmente di circa un terzo. In questi casi non potrà essere formalizzata la quietanza come prescrive il Dm 27 ottobre 2020 mancando il pagamento. Purtroppo per le aziende agricole che operano in regime normale Iva sia per la attività agricola che agrituristica, non è possibile accedere al beneficio mancando le fatture per i passaggi interni.
Gli agriturismi possono contare anche su un altro aiuto: non devono versare la seconda rata Imu in scadenza il 16 dicembre. L’articolo 78 del decreto Agosto (Dl 104/2020) ha infatti previsto la cancellazione della seconda rata con riferimento ad alcuni immobili, tra cui quelli degli agriturismi (generalmente D10), a condizione che il soggetto passivo di imposta (che coincide con il proprietario o titolare di altro diretto reale o locatario, in caso di leasing), sia anche il gestore dell’attività. Si ricorda, infine, che per gli agriturismi non era dovuta nemmeno la prima rata Imu, come previsto dall’articolo 177 del Dl 34/2020, ma l’imposta è modesta non potendo superare l’uno per mille.