Adempimenti

Agroalimentare, il fondo perduto attende le regole

Ammesse alla fruizione del contributo anche le imprese della filiera ma servono chiarimenti

di Francesco Giuseppe Carucci

Nel decreto Ristori misure per sostenere le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, pur non essendo oggetto di limitazioni dirette imposte dagli ultimi Dpcm, risentono in maniera significativa del freno subito dal canale della ristorazione.

Sulla scorta di tale circostanza, sono ammesse alla fruizione di un contributo a fondo perduto anche le imprese rientranti nelle dette filiere.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 137 del 28 ottobre, infatti, è stato previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per far fronte al beneficio nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tuttavia, per conoscere modalità di accesso al beneficio, entità e platea dei beneficiari occorrerà attendere uno specifico decreto del Ministro delle Politiche agricole di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il testo del D.L. n. 137 pubblicato in Gazzetta, in riferimento alla richiamata disposizione, diverge notevolmente rispetto a quanto circolato in bozza dopo l’annuncio di martedì dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

È lecito tuttavia ritenere che, analogamente a quanto emerso dalla relazione illustrativa trapelata nei giorni scorsi, condizione essenziale per fruire del beneficio è l’esercizio in via prevalente di una delle attività classificate in specifici codici Ateco che si presume saranno elencati nel decreto attuativo.

Quasi certamente potranno godere della misura gli esercenti attività agricole e della pesca, della lavorazione di carni e di altri prodotti alimentari, della produzione di vini, del commercio di alcuni prodotti alimentari.

Aspetto fondamentale che dovrà essere chiarito dal decreto attuativo è l’eventuale richiesta tra i requisiti del calo di fatturato, come è emerso nei giorni scorsi e come è già avvenuto con il contributo a fondo perduto nella versione originaria di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio”.

Come segnalato in quell’occasione (si veda l’articolo del 3 giugno scorso), la richiesta del rispetto di tale requisito appare inadeguata al comparto agricolo se la comparazione deve avvenire con riferimento ad un solo mese degli ultimi due anni. E ci si augura che i Ministeri competenti ad attuare la norma ne tengano conto.

Si pensi alla contrazione dei ricavi che inevitabilmente subirà il produttore di olive da olio per la molitura destinata alle catene della ristorazione. La raccolta delle olive e la relativa fatturazione si effettuano in autunno e non in mesi primaverili. Se, ad esempio, dovesse esser richiesto l’accostamento tra i volumi d’affari di aprile 2020 e di aprile 2019, pari a zero per entrambi i periodi, non sussisterà il rispetto del requisito con la conseguente esclusione dell’azienda dalla misura.

Il periodo di maturazione dei prodotti ortofrutticoli e della relativa raccolta differisce per ogni pianta e ciò rende il comparto agricolo sui generis. Qualora il decreto attuativo dovesse prevedere il requisito del calo del fatturato, sarebbe dunque auspicabile che il confronto degli importi realizzati non venisse effettuata su base mensile, ma tenendo conto delle ultime annate agrarie, non coincidenti con l’anno solare.

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