Imposte

Ai corsi di nuoto non si può applicare l’esenzione Iva

Il regime è riservato all’insegnamento scolastico o universitario

Ai corsi di nuoto non si applica il regime di esenzione Iva.

Con questa posizione, contenuta nella risposta n 393 di ieri, l’agenzia delle Entrate prosegue nella sua linea restrittiva circa l’ambito oggettivo dell’esenzione da Iva delle prestazioni didattiche, adottata sulla scia dell’interpretazione dei giudici unionali e, implicitamente, dimostra come la riformulazione della norma nazionale è del tutto carente e necessita di un nuovo intervento.

La risposta va letta in continuità con le precedenti pronunce di prassi (si veda ad esempio la risposta a interpello 162/E/2020) e di giurisprudenza (Cgue, sentenze C-339/17 e C-47/19) che restituiscono, sul tema in questione, una lettura «europeisticamente orientata» della norma interna.

Si tratta dell’articolo 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 che dispone l’esenzione da Iva, tra l’altro, per le «prestazioni didattiche di ogni genere» e che, messo a confronto con l’articolo 132, paragrafo 2, lettera i) della direttiva 2006/112/Ce – il quale, invece, fa riferimento al più ristretto ambito dell’«insegnamento scolastico o universitario» – sembrerebbe «eccedere» rispetto alla norma Ue.

Per la Corte di giustizia, l’esenzione in parola andrebbe, invece, applicata in presenza di un «… sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente a oggetto un insieme ampio e diversificato di materie…» e non a qualsiasi tipo di insegnamento specialistico, come le lezioni di guida impartite da una scuola guida o i corsi di vela.

Diverse sarebbero le conclusioni nel caso in cui le lezioni fossero finalizzate alla formazione professionale e impartite a soggetti che intendono svolgere un’attività, ad esempio, nel settore dei trasporti su strada, essendo pure esente – ex articolo 10, comma 1, n. 20) – l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

Ritornando alla fattispecie oggetto dell’interpello, secondo le Entrate, i corsi di nuoto impartiti ai bambini dall’associazione sportiva dilettantistica, dunque, non possono beneficiare dell’esenzione in quanto, sul piano oggettivo, non presentano le caratteristiche tali da essere ricondotti nella locuzione «insegnamento scolastico o universitario». Proprio sui corsi di nuoto, la sentenza della Corte di giustizia, causa C-373/19, dello scorso 21 ottobre li considera quali corsi impartiti ad hoc. Tali corsi non equivalgono alla trasmissione di conoscenze e competenze che caratterizzano l’insegnamento scolastico o universitario e restano esclusi da regime di esenzione Iva previsto per quest’ultimo.

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