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Aiuti anche alle imprese agricole a prescindere dal regime fiscale

di Francesco Giuseppe Carucci

Potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021 sono anche le imprese del comparto della produzione primaria, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Infatti, oltre agli operatori agricoli che producono reddito d’impresa, la cui possibilità di accesso al beneficio era scontata, la misura è destinata anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, quali imprenditori individuali e società semplici, che, in un primo momento, sembravano escluse.

Le condizioni di accesso e di fruizione del contributo a fondo perduto, che in alternativa il contribuente può decidere irrevocabilmente di fruire nella forma di credito d’imposta, non presentano particolarità rispetto agli altri settori produttivi. Anche gli importi eventualmente spettanti, minimi o massimi, sono i medesimi fruibili dagli altri «operatori economici».

È pertanto necessario verificare la sussistenza del calo minimo del 30% dell’ammontare medio mensile di «fatturato e corrispettivi» realizzato nel 2020 rispetto al volume realizzato nel 2019. Tale ultimo requisito non è richiesto qualora i soggetti richiedenti abbiano intrapreso l’attività economica a partire dal 1° gennaio 2019.

Al fine di determinare l’importo spettante, sul calo medio mensile ottenuto vanno applicate le percentuali di cui al comma 5 della norma in commento che variano dal 60% al 20% a seconda dell’importo dei ricavi realizzati nell’anno 2019. «Ricavi e compensi», tuttavia, sono estranei al reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir che non si colloca tra i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ma tra i redditi fondiari. Occorre dunque prendere a riferimento il volume d’affari, come peraltro confermato dall’agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza.

Chi ha avviato l’attività nel 2019 determina il fatturato medio mensile considerando i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. Ove la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e la media così ottenuta per il 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è garantito per il minimo. A chi ha iniziato l’attività nel 2020, invece, il contributo compete sempre in misura minima.

Il beneficio spetta anche ai produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. In tale ipotesi, come chiarito dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 relativa all’analogo contributo di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio, al fine di determinare il calo del fatturato, si dovrà far riferimento alle operazioni certificate con “autofattura” dai cessionari.

Ove le cessioni dei prodotti di cui alla tabella A siano state effettuate nei confronti di consumatori finali, a condizione che l’agricoltore risulti iscritto nel registro delle imprese, è necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica della soglia massima annua di 7.000 euro prevista per la permanenza nel regime.