Adempimenti

Aiuti Covid, tra date e massimali la bussola per l’autodichiarazione

Entro il 30 giugno l’invio del modello con i contributi del regime ombrello. Massimali da 1,8 milioni per la sezione 3.1 e 10 milioni per la 3.12

Tutto è pronto per la presentazione dell’autodichiarazione di monitoraggio degli aiuti di Stato Covid che entro il 30 giugno 2022 dovrà essere presentata da chi ha ricevuto uno degli aiuti tassativamente previsti dal regime ombrello di cui al Dl 41/2021. L’autodichiarazione è un adempimento conseguente alle numerose misure che sono entrate in vigore a seguito del Temporary framework e ha quale finalità quella di monitorare il rispetto per il beneficiario dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 fotografando però solo gli aiuti che rientrano nel cosiddetto regime ombrello e consentendo una vera e propria sanatoria degli errori commessi.

Temporary framework

Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall’epidemia da Covid-19 la Commissione Europea ha adottato il Temporary framework (Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato) che disciplina le misure che gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare per aiutare il tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Il Temporary framework è stato esteso ed integrato sei volte. Da ultimo con la comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442 che ha prorogato il Quadro fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell’economia europea.

Il Temporary framework delinea le misure di aiuto temporanee che la Commissione ha considerato compatibili ai sensi dell’articolo 107, §3 lettere b) e c), del Tfue e prevede la possibilità che dette misure, prese per sostenere l’economia nazionale durante l’emergenza Covid, possano essere approvate rapidamente.

Ciascuna sezione del Temporary framework prevede determinate condizioni e determinati massimali. Ciò che a noi interessa ai fini della Autodichiarazione alle Entrate sono i massimali delle sole Sezioni 3.1 e 3.12 introdotti con la V modifica del Quadro temporaneo (C(2021) 8442 del 28 gennaio 2021).

Con riferimento alla Sezione 3.1 dedicata agli «Aiuti di importo limitato» sono stati fissati i seguenti massimali (salvo per le imprese operanti nel settore della pesca e dei prodotti agricoli):

O misure di aiuto ricevute dal 19.3.2020 al 27.1.2021 il limite del massimale è pari a 800.000 euro;

O misure di aiuto ricevute dal 28.1.2021 al 31.12.2021 il limite del massimale è pari a 1.800.000 euro;

O misure di aiuto ricevute dal 1.1.2022 al 30.6.2022 il limite del massimale è stato innalzato dalla VI modifica a 2.300.000 euro, ma solo per le singole misure notificate dallo Stato italiano (tra cui non rientrano gli aiuti del regime ombrello).

Con riferimento alla Sezione 3.12 dedicata agli «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» sono compatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi alle seguenti condizioni:

O l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti;

O l’importo complessivo dell’aiuto, non sia superiore a 10 milioni di euro, di cui vi è un tetto di massimale di 3 milioni di euro per le misure concesse entro il 27 gennaio 2021. L’importo complessivo, con la VI modifica, sale a 12 milioni, per gli aiuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2022;

O l’aiuto sia concesso a favore di imprese che registrano una riduzione di fatturato di almeno il 30% durante il «periodo ammissibile» rispetto allo stesso periodo del 2019;

O l’aiuto sia destinato alla copertura di costi fissi non coperti, registrati durante lo stesso «periodo ammissibile», nella misura massima del 70%, tranne per le piccole o micro imprese, in cui l’intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti;

O l’aiuto sia concesso a imprese che non si trovino in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatto salvo per micro e piccole imprese;

O la misura approvata ai sensi della sezione 3.12 non è cumulabile con altri aiuti destinati alla copertura degli stessi costi ammissibili.

I TETTI E LE MISURE SOTTO MONITORAGGIO

Regime ombrello

La Commissione Europea con decisione (SA.62668) del 15 ottobre 2021 ha approvato il regime ombrello notificato dallo Stato italiano e disciplinato dall’articolo 1, commi 13 -17, del decreto Sostegni (Dl 41/2021). La normativa in questione permette alle imprese, destinatarie degli specifici aiuti elencati tassativamente al comma 13 dell’articolo 1 (si veda la tabella) e già autorizzati in base alla sezione 3.1, di poter beneficiare:

O dei nuovi massimali di 1,8 milioni di euro, cumulando gli aiuti con altre misure autorizzate in base alla medesima sezione 3.1;

O del nuovo massimale stabilito nella sezione 3.12, allocandovi la misura, qualora ricorrano le specifiche condizioni previste dal paragrafo 87 del Tf.

Con il Dm 11 dicembre 2021 sono state definite le modalità di attuazione del regime ombrello prevedendo la necessità che le imprese beneficiarie (articolo 3, comma 1, del Dm) debbano presentare un’autodichiarazione alle Entrate nella quale attestare che sono stati rispettati i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 al 31.12.2021 e le altre condizioni previste dalla Sezione 3.12. Sono altresì state indicate (articolo 4 del Dm) le modalità di restituzione degli aiuti ricevuti in caso di sforamento dei massimali. Senza che siano previste sanzioni.

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