Adempimenti

Aiuti Covid, sfruttare il rinvio per cancellare tutte le incertezze

Lo slittamento del termine per presentare l’autodichiarazione può essere l’occasione per diversi interventi

Lo slittamento del termine di presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid al 31 gennaio 2023 (approvata con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 novembre, si veda il Sole 24 Ore di ieri) dovrà essere l’occasione per intervenire sul regime ombrello estendendo le regole anche al massimale di 2,3 milioni considerando anche gli aiuti ricevuti dalle imprese nel primo semestre 2022. Inoltre, bisognerebbe intervenire in modo orizzontale sugli altri aiuti per semplificare per lo Stato il loro monitoraggio e per consentire agli operatori una restituzione, non superiore al dovuto, ovvero una compensazione delle agevolazioni ricevute in eccesso.

Questi sono gli obiettivi necessari per superare l’incertezza in cui operano tutti coloro che, in forza delle mutevoli regole del Temporary framework, sono ora costretti a rivedere se la fruizione degli aiuti ricevuti era ammissibile.

In primo luogo, va adeguata l’autodichiarazione alle nuove soglie introdotte con la VI modifica del Temporary framework alla Sezione 3.1. In pratica, sarà necessario adeguare l’autodichiarazione alla soglia dei 2,3 milioni per tutte le imprese che hanno usufruito di aiuti di Stato Covid per il primo semestre del 2022.

Altro intervento è quello di coordinare l’attività di monitoraggio e di restituzione tra i vari enti che hanno gestito ed erogato gli aiuti della Sezione 3.1 per gli anni 2020-2022. Sarebbe opportuno, seguendo la strada tracciata con l’articolo 103 del Ddl Bilancio, un intervento che preveda una disciplina unitaria per la restituzione degli aiuti stabilendo la possibilità di restituire l’eccesso, con i relativi interessi, sottraendolo dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa. Tutti gli enti dovrebbero poi prevedere la possibilità di sfruttare (con il pagamento dei soli interessi) i basket di massimali che, con le varie modifiche del TF, si sono aperti tra un periodo e l’altro riconoscendo la possibilità di spostare un aiuto Covid anche con riguardo ad aiuti diversi rispetto a quelli del regime ombrello.

Va chiarito che le sanzioni non si applicano in caso di riversamento degli aiuti in eccesso trattandosi di un mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF.

Il rinvio dei termini dovrebbe essere utilizzato per riaprire un dialogo con la Commissione europea al fine di allargare il regime ombrello a tutti gli aiuti diversi da quelli fiscali. In particolare, si dovrebbe chiedere un’autorizzazione per poter spostare gli aiuti Covid in eccesso (diversi da quelli fiscali) dalla Sezione 3.1. alla Sezione 3.12 (in presenza della riduzione di fatturato e nei limiti dei costi fissi non coperti).

Ultima questione la nozione di data di concessione degli aiuti di Stato Covid ai fini del calcolo dei massimali della Sezione 3.1. Si ritiene opportuno semplificare la ricostruzione della data di concessione attraverso un allineamento e un coordinamento con quanto previsto per gli aiuti fiscali (ad esempio per i contributi a fondo perduto allineandoli al momento dell’erogazione).

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