Finanza

Aiuti in eccesso al turismo da restituire senza sanzioni

La restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso dal ministero del Turismo viene agevolata

Agevolata la restituzione degli aiuti Covid ricevuti in eccesso dal ministero del Turismo (Mit) con disapplicazione delle sanzioni.

Lo prevede l’articolo 93 della bozza del disegno di legge di Bilancio. È infatti sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro temporaneo europeo degli aiuti (temporary framework), di individuare delle soluzioni (come hanno fatto il ministero dell’Economia e l'agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali) per le molte imprese che usufruendo delle agevolazioni Covid nel triennio 2020-2022, hanno superato i limiti imposti dalla sezione 3.1. del temporary framework.

In particolare, la proposta normativa ha lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal ministero del Turismo e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 del temporary framework (si pensi ai ristori erogati a favore dei tour operator o degli operatori del settore fiere e congressi).

La disposizione, da una parte, spinge le imprese a effettuare i necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute ed ai limiti della Sezione 3.1. e, dall'altra, semplifica la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolandone anche il recupero da parte dello Stato.

In primo luogo, la norma stabilisce che le agevolazioni possono essere cumulate da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati secondo la sezione 3.1.

Particolarmente rilevanti sono le modalità previste dalla norma attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i massimali della sezione 3.1.

In particolare, è previsto che il beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati in base al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

L'alternativa è la possibilità di restituire l’importo, con interessi, sottraendolo dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

La norma infatti stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi precedenti non sarà applicabile alcuna sanzione trattandosi di un caso di superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del temporary framework.

La norma richiede un ecreto attuativo del ministero del Turismo di concerto con l'Economia, nel quale sarà possibile valutare la possibilità di inserire il riallocamento da un periodo all'altro della sezione 3.1 degli aiuti ricevuti in eccesso.

Si tratta di una norma significativa che auspicabilmente dovrebbe essere estesa a tutte le misure Covid ricevute durante la crisi pandemica e che impattano sulla sezione 3.1. al fine di uniformare un monitoraggio degli stessi con relativa restituzione.

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