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Aiuti statali temporanei, il tetto di 800mila euro limita le grandi aziende

I limiti imposti dalla Ue rappresentano un duro colpo per le imprese che occupano 6 milioni di lavoratori

di Enzo De Fusco

L’esonero contributivo per non avviare la cassa, per le stabilizzazioni dei contratti a termine o per ridurre il carico contributivo nel Mezzogiorno sono di fatto inutilizzabili per le medie e grandi imprese. E questo perché l’azienda, in relazione a qualunque beneficio concesso dal decreto Cura Italia, Rilancio e dal decreto Agosto, non può superare complessivamente la soglia di 800mila euro.

Un duro colpo per centinaia di migliaia di medie e grandi imprese che hanno atteso a lungo gli aiuti dello Stato per tentare di limitare i danni causati dall’emergenza sanitaria. Si tratta di aziende che occupano la metà dei lavoratori dipendenti del nostro Paese (circa 6 milioni di lavoratori).

Gli aiuti interessati dal limite sono quelli concessi sotto forma di sovvenzioni dirette o indirette, agevolazioni fiscali, garanzie e tassi agevolati sui prestiti, oppure esoneri contributivi sui salari dei dipendenti. Stiamo parlando, ad esempio, dell’agevolazione concessa dall’articolo 65 del Dl n. 18/2020 in materia di credito d’imposta per botteghe e negozi o di quella prevista dall’articolo 24 del Dl n. 34/2020 in tema di riduzione del versamento Irap. E ancora, questi aiuti devono cumularsi con altri aiuti concessi alle imprese, come il contributo a fondo perduto previsto dai successivi articoli 25 e 25bis del decreto Rilancio. Ma il limite riguarda anche gli incentivi contenuti nell’articolo 28 in tema di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, nonché i recenti esoneri contributivi previsti dal decreto Agosto.

Questi provvedimenti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020), intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».

Nella Comunicazione, sezione 3.1, si riporta che la Commissione considererà compatibili aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. In particolare, l’aiuto può essere concesso a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800mila euro per impresa. Inoltre, per gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli la soglia è pari a 100mila euro. Se un’impresa opera in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800mila euro per impresa.

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Ai fini del raggiungimento del limite comunitario i valori beneficiati vanno considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. È irrilevante se l’ente “gestore” del beneficio sia lo Stato, la Regione o altri enti territoriali.