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Aiuti di Stato, all’esame uno scudo Ue per limitare le sovvenzioni alle imprese estere

La proposta di regolamento della Commissione (in consultazione fino all’8 luglio) è stata acquisita da Camera e Senato

di Andrea Taglioni

Eliminare gli effetti distorsivi, che possono falsare il mercato unico, derivanti dalle sovvenzioni alle imprese estere non appartenenti all’Unione europea: a prevederlo è la proposta di regolamento COM(2021) 223, presentata dalla Commissione Ue lo scorso 5 maggio. La proposta è stata ora acquisita da Camera e Senato e assegnata la scorsa settimana (rispettivamente il 26 e 27 maggio) alle competenti commissioni permanenti, che dovranno esprimere il loro parere. Mentre la pubblica consultazione terminerà il prossimo 8 luglio.

La proposta regolamentare fa seguito al Libro Bianco – cioè il documento del giugno 2020 che affronta le questioni inerenti il rischio di distorsioni del mercato interno dell’Unione a causa di sovvenzioni estere – e mira a eliminare un vuoto normativo: i sostegni concessi dagli Stati terzi, infatti, non vengono verificati rispetto agli aiuti concessi dagli Stati membri che, al contrario, sono soggetti a una rigida disciplina di controllo.

Ecco, dunque, quali sono i principali provvedimenti che la Ue intende adottare.
L’oggetto dell’indagine è focalizzato sui contributi finanziari pubblici – che possono essere vari anche nelle modalità di concessione – erogati da Paesi non appartenenti all’Unione e che possono conferire a un’impresa operante nella Ue determinati vantaggi.

Così, ad esempio, uno Stato estero può elargire un finanziamento più economico a un’impresa Ue oppure a una società madre con sede al di fuori della comunità, che lo utilizza, tramite operazioni infragruppo, per finanziare una sua controllata avente sede nell’Unione.
In altri casi, invece, le sovvenzioni estere possono agevolare le imprese di Paesi terzi interessate a espandersi nel mercato europeo. È il tipico caso in cui il Paese terzo concede finanziamenti agevolati o garanzie sui prestiti che permettono alla società beneficiaria di essere più competitiva dei potenziali concorrenti, anch’essi interessati all’acquisizione della società target.

Infine, il regolamento pone anche l’attenzione su tutte quelle forme agevolative che si inseriscono nell’ambito delle gare pubbliche di appalto evitando che, mediante tali sovvenzioni, siano maggiormente favorite – perché i prezzi praticati sono più bassi di quelli di mercato – le imprese sovvenzionate rispetto a quelle che non hanno accesso a tali forme di finanziamenti.

Per ovviare a queste pratiche distorsive, e preservare la parità di condizioni tra le imprese che operano nel mercato unionale, il regolamento prevede tre forme di controllo.

La prima, di natura preventiva, concerne la notifica di tutte quelle operazioni di concentrazione attuate sulla base del contributo finanziario da parte di un Paese extra-Ue, dove il fatturato della società europea da acquisire (o di almeno una delle parti che partecipano alla fusione) è pari o superiore a 500 milioni di euro e il contributo finanziario estero è pari almeno a 50 milioni di euro.

La seconda, sempre previa notifica preventiva, ha lo scopo di esaminare le offerte in appalti pubblici che comportano un contributo finanziario da parte di uno Stato extra-Ue e in cui il valore dell’appalto è pari o superiore a 250 milioni di euro.

La terza, infine, concerne uno strumento di indagine generale che consente di verificare tutte le altre situazioni di mercato, di concentrazione e procedure di appalto pubblico minori.

La Commissione potrà esaminare, ad esempio, gli investimenti in nuovi settori o le concentrazioni e gli appalti al di sotto delle soglie. In questo caso, se la presenza di una sovvenzione estera dovesse causare distorsioni al mercato interno, la Commissione ha il potere di intraprendere d’ufficio tutte le iniziative necessarie, comprese quelle della notifica dell’operazione, al fine di eliminare o mitigare gli effetti pregiudizievoli.