Controlli e liti

Aiuti di Stato, azioni di recupero con regole su misura

L’ordinanza 20173/2022 della Cassazione: il principio di effettività dell’azione di recupero giustifica anche la disapplicazione della disciplina del termine decadenziale per la notifica

di Barbara Marini

L’azione di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea è caratterizzata da una propria autonomia giuridica, essendo disciplinata da regole specifiche ed essendo finalizzata al mero ripristino della situazione precedente. È quanto ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 20173/2022.

Il caso esaminato

Una società aveva proposto ricorso avverso una cartella di pagamento scaturente da due avvisi di accertamento (divenuti definitivi) emessi dall’agenzia delle Entrate in seguito alla decisione della Commissione europea n. 2005/315/Ce del 20 ottobre 2004, con la quale era stato dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti di Stato a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L’Agenzia aveva di conseguenza recuperato a tassazione il maggior imponibile imputabile alla contribuente negli anni d’imposta 2003 e 2004, nei quali essa si era avvalsa delle agevolazioni dichiarate illegittime.

La vicenda è giunta infine al vaglio della Suprema corte, la quale, nell’ordinanza 20173, ha ribadito il principio secondo il quale gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea godono di un’autonomia giuridica volta ad assicurare l’effettività del rimedio: ciò significa che il recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune non deve essere reso impossibile o eccessivamente difficoltoso.

Il principio di effettività

La prima declinazione del principio di effettività riguarda il termine di prescrizione cui è sottoposto il credito erariale: la Cassazione in tal senso rileva che «in tema di recupero di aiuti di Stato, il relativo credito erariale è soggetto al termine ordinario [decennale] di prescrizione di cui all’articolo 2946 del Codice civile» che decorre dalla notifica alla Repubblica italiana della decisione comunitaria di recupero. Un termine prescrizionale più breve, ad avviso della Cassazione, rendendo difficoltoso l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario, «si porrebbe in contrasto con il principio della effettività del rimedio» (Cassazione 6756/2012).

Ulteriormente, secondo l’ordinanza in commento, il principio di effettività dell’azione di recupero giustifica anche la disapplicazione della disciplina dettata dall’articolo 25, primo comma, lettera c), Dpr 602 del 1973, che prevede un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo in relazione alle somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

La disapplicazione del termine decadenziale in questione, secondo la Cassazione, non è «in contrasto con i principi di legittimo affidamento […]e di certezza del diritto», e tale convincimento trova il suo fondamento nel principio espresso dalla Corte di giustizia, secondo cui «il beneficiario di un aiuto individuale illegalmente attribuito cessa di trovarsi nell’incertezza non appena la Commissione adotta una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero» (Corte di giustizia, sentenza nella causa C-24/95).

I limiti al potere discrezionale

In definitiva, di fronte all’aiuto di Stato illegittimamente attribuito, il potere discrezionale dell’autorità nazionale trova un limite invalicabile rappresentato dall’effettività del rimedio, con la conseguenza che ogni Stato si deve limitare a dare esecuzione alla decisione comunitaria, non disponendo «quindi di alcun potere discrezionale quanto al recupero di tale aiuto» (Corte di giustizia, sentenza nella causa C-24/95).

Nella fattispecie oggetto di commento, non è quindi servito al contribuente invocare l’illegittimità della cartella per avere il concessionario ampiamente oltrepassato il termine di notifica prescritto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del Dpr 602/1973: tale norma non si applica in materia di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, per i quali valgono invece regole ad hoc finalizzate al ripristino dello status quo ante.

Tali principi sono da considerare con particolare attenzione, vista “la mole” di aiuti di Stato potenzialmente revocabili che sono stati concessi negli ultimi anni.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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