Aiuti di Stato, l’aggio della riscossione deve riferirsi al momento in cui nasce il diritto
È illegittima la cartella di pagamento che computa l’aggio della riscossione prendendo a riferimento il periodo d’imposta oggetto di recupero anziché l’effettiva nascita del diritto alla riscossione tributaria.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 24536 depositata il 18 ottobre 2017.
Ma andiamo ai fatti.
La vicenda, finita al vaglio della Corte, fa seguito alla riforma, da parte della Commissione tributaria regionale, della sentenza di primo grado con cui i giudici avevano ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, l’oggetto del contendere verteva sulla moratoria fiscale quale aiuto di Stato per effetto della quale l’Agenzia recuperava i benefici fiscali, comportanti l’esclusione della soggettività passiva ai fini delle imposte dirette, riconosciuti a favore delle società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali
Con il ricorso in Cassazione, la contribuente, tra i vari motivi di ricorso, lamentava come ai fini della quantificazione dell’aggio non poteva essere preso a riferimento l’anno d’imposta in cui si era usufruito dell’esenzione, ma l’anno di entrata in vigore della norma che aveva disposto l’incompatibilità della disposizione interna di esenzione.
I Giudici, nel ritenere fondato il motivo di ricorso e prima di affrontare specificatamente la questione, hanno ritenuto opportuno analizzare la normativa applicabile alla fattispecie rilevando come il recupero dell’aiuto fruito, equivalente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime di esenzione fiscale, passa attraverso due fasi.
La prima, mediante l’autoliquidazione dell’imposta, che determina il quantum da recuperare e la seconda che prevede, una volta intimato il pagamento, l’iscrizione a ruolo.
Ebbene, secondo la Corte, le modalità di autoliquidazione e riscossione, introdotte a seguito dell’incompatibilità con il mercato comune del regime di esenzione, determinano anche i presupposti per la corretta computazione dell’aggio spettante all’agente con l’iscrizione a ruolo.
In ragione di ciò, la Cassazione ha cassato al sentenza impugnata ritenendo che per il computo dell’aggio bisognava far riferimento alla normativa interna (Legge 62/2005) istitutiva dei presupposti e delle modalità per il recupero dell’esenzione ritenuta a livello comunitario illegittima.
Pertanto, concludono i Giudici, la Ctr, ai fini del computo dell’aggio, dovrà tener conto dell’anno entro cui la società poteva autoliquidare l’imposta e non degli anni d’imposta che erano stati oggetto di recupero.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 24536 del 18 ottobre 2017