Controlli e liti

Aiuti di Stato, ravvedimento speciale fino al 30 settembre

Controlli avviati sui periodi d’imposta 2020 e 2021 e relative agevolazioni Covid. La regolarizzazione permette di sanare a rate e con sanzioni ridotte a 1/18

È necessario verificare gli aiuti di Stato ricevuti durante il Covid per usufruire, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento operoso speciale.

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 2023/133949, sono partiti i controlli da parte dell’Agenzia per gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti nell’anno 2019. Nei prossimi mesi i contribuenti potranno ricevere la notifica di una lettera di comunicazione con le informazioni sulla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri Rna, Sian e Sipa, in quanto sono stati indicati in dichiarazione dei redditi, per il periodo d’imposta 2019, dati non coerenti con la disciplina agevolativa.

Il provvedimento prevede la possibilità da parte del contribuente, nel caso di errori nella compilazione dei campi della dichiarazione e/o di illegittima fruizione dell’aiuto, di poter sanare la propria posizione usufruendo, se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023, dei benefici del ravvedimento operoso speciale. Quindi con riduzione delle sanzioni a 1/18 e con versamento del dovuto a titolo di aiuti, interessi e sanzioni a rate.

Le società devono quindi analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, periodo in cui le agevolazioni riconosciute, sotto qualsiasi forma, sono state numerose per far fronte all’emergenza Covid.

I controlli devono essere effettuati partendo dalla compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” – Quadro RS della dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e 2021 – e, se presentata, dall’autodichiarazione aiuti di Stato ex Dm 11 dicembre 2021 (per gli aiuti del regime ombrello). Si ricorda che il quadro RS nella dichiarazione dei redditi 2022 non andava compilato, se i contribuenti presentavano l’autodichiarazione (purché non quella semplificata barrando la casella ES). Con questo primo check si dovrebbero ricostruire tutti gli aiuti fiscali ricevuti.

È poi necessario confrontare i dati indicati nel quadro RS con quelli presenti nel Rna. Un primo campanello d’allarme potrebbe essere la mancanza di un aiuto ricevuto nel 2020 non presente nel Registro. Con riferimento agli aiuti ricevuti nel 2020 e già indicati nel modello Redditi 2021, non ci dovrebbero essere incongruenze tra quadro RS e Rna.

Bisogna quindi fare una doppia verifica su ciascun aiuto ricevuto:

controllare che la compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato non presenti errori;

valutare la legittimità dell’aiuto ricevuto rispetto ai requisiti richiesti dalla norma per usufruirne e se il contribuente era in possesso delle condizioni soggettive e oggettive richieste.

Se la verifica fosse negativa, il contribuente potrà sanare la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti nei campi. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis verranno iscritti in Rna, Sian e Sipa,nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Nessuno aiuto in questo caso dovrà essere restituito trattandosi di agevolazioni legittime.

Nel secondo caso, invece, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito comprensivo di interessi e di eventuali sanzioni.

La verifica da fare è particolarmente importante per gli aiuti ricevuti nei due anni Covid 2020 e 2021 in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023; termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate.

CONTROLLI DA FARE

La verifica è collegata alle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020 e 2021 e, per chi l’ha presentata, anche all’autodichiarazione aiuti di Stato, ex Dm 11 dicembre 2021

Si deve analizzare all’interno delle dichiarazioni in questione il prospetto aiuti di Stato e, quindi, il quadro RS

Vanno poi confrontati i dati presenti nel quadro RS e nell’autodichiarazione con quelli indicati nel Rna per gli anni 2020 e 2021 (per il 2021 non sono ancora presenti tutti i dati)

Si deve quindi controllare la compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato

Infine, bisogna valutare se sono stati commessi errori nella compilazione del prospetto aiuti di Stato e/o se l’agevolazione è legittima

CRITICITÀ E SOLUZIONI

1 Qualora risultino errori di compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione

impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Non dovrà restituire l’agevolazione ricevuta

2 Se il contribuente, dal controllo effettuato, si accorge che l’agevolazione non era dovuta e pertanto non è legittima, può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi e relative sanzioni

RAVVEDIMENTO

Per entrambe le fattispecie di regolarizzazione, il contribuente potrà usufruire del ravvedimento operoso speciale, con possibile rateizzazione e riduzione delle sanzioni a 1/18, purché la regolarizzazione avvenga entro il 30 settembre 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 197/2022)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: articolo 28 Dl 34/2020; articolo 77, comma 1, lettere b) e b-bis), Dl 104/2020; articolo 8 Dl 137/2020; articolo 4 Dl 149/2020; articolo 1, comma 602, legge 178/2020; articolo 4 Dl 73/2021

Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19: articolo 25 Dl 34/2020; articolo 1 Dl 41/2021

Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dell’emergenza epidemiologica Covid-19: articolo 1, commi da 5 a 15, Dl 73/2021

Credito d’imposta investimenti beni strumentali (legge 208/2015): articolo 1, comma 98, legge 208/2015

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione: articolo 2 Dl 172/2020

Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: articolo 1 Dl 137/2020

Credito d’imposta bonus teatro e spettacoli: articolo 36-bis Dl 41/2021

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