Finanza

Aiuti allo sviluppo rurale, cumulabilità sotto la lente

Obbligo di dichiarazione per chi ha aderito a bandi emanati dopo il 17 novembre 2020

di Roberto Lenzi

Programmi di sviluppo rurale (Psr) e credito di imposta con spartiacque, la dichiarazione del rispetto dei limiti di cumulabilità delle sovvenzioni all’intero dei massimali di agevolazione previsti dalla Ue, non deve essere rilasciata dalle imprese che hanno concorso ai bandi emanati prima del 17 novembre 2020.

La precisazione viene da un «documento a diffusione limitata» inviato da Agea alle regioni.

Il nuovo documento del 17 febbraio 2022 precisa che le disposizioni di Agea dell’11 novembre 2021, contenute nella procedura per la verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014/2022 con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale, sono applicate a tutte le domande di sostegno/pagamento connesse a bandi regionali concernenti le misure strutturali dei Psr emanati dopo la nota della Commissione europea Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020.

Restano ferme le restanti specifiche relative a disposizioni sulla cumulabilità dei sostegni del Psr 2014/2022 con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale previste nei bandi emanati prima del 17 novembre 2020.

Una delle regioni, con una specifica reperibile sul web, resa nota da terzi, con all’oggetto «…..il Controllo dei limiti di cumulabilità del sostegno previsto dal Psr 2014/2020 con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale. Ulteriori indicazioni operative», riporta che «l’organismo pagatore Agea, con lettera protocollata 13145 del 17 febbraio 2022 ha precisato che le disposizioni contenute nel documento “Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Psr 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale”, diramato con la precedente lettera Agea n. 75343 dell’11 novembre 2021, si applicano a tutte le domande di sostegno/pagamento connesse a bandi pubblici relativi alle misure a investimento emanati dopo la nota della Commissione Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020.

La lettera Agea richiamata riportava che alla luce del chiarimento della Commissione europea prevista nella nota Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020, «le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come sostegni pubblici.

Di conseguenza, le misure di sostegno del Psr devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall’allegato II del regolamento (Ue) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell’investimento oggetto della sovvenzione».

La nota della regione prosegue chiedendo ai soggetti che emaneranno bandi per il futuro di fornire indicazioni in merito alla disciplina del cumulo del sostegno Psr con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale. O per i bandi emanati dopo il 17 novembre 2020 a inserire le indicazioni nel provvedimento di concessione del sostegno o a informare il beneficiario a mezzo Pec qualora la concessione sia stata già comunicata.

Concludendo, nasce una nuova posizione che prevede uno spartiacque tra quanto successo prima del 17 novembre 2020 e quando succede dopo. Da notare che questa posizione del 17 febbraio 2022 non sembra in linea con la risposta all’interrogazione parlamentare del 1° dicembre scorso. In questa, il Mef affermava che quanto ricostruito dalla direzione Agricoltura Ue non appare condivisibile. Per il Mef, i massimali previsti per gli aiuti di Stato sono applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal regolamento (Ue) 1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica e che l’agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi.

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