Finanza

Aiuto extra del 30% per gli operatori con sede nei centri commerciali

Previsto dal Dl Ristori-bis, il contributo sarà calcolato sull’ammontare del fondo perduto e andrà chiesto alle Entrate

Spunta un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali. È quanto si ricava dal decreto Ristori-bis. Vediamo però con ordine.

Nell’ambito del riconoscimento dei nuovi contributi “ristori”, il nuovo decreto distingue il mondo dei soggetti potenziali fruitori in due raggruppamenti:

1) coloro il cui codice Ateco (attività prevalente) è compreso nell’elenco (che dovrebbe essere ampliato passando da 53 a 72 codici) contenuto nell’allegato 1 al Dl 137/2020;

2) coloro che rientrano nelle attività indicate nell’allegato 2 al nuovo decreto (la bozza comprende 57 codici attività).

Contributo «a tappeto» per i soggetti dell’allegato 1
La differenza, sul piano sostanziale, starebbe nel fatto che il contributo per i soggetti che esercitano un’impresa che rientra tra quelle previste nell’allegato 1 spetta a prescindere dal luogo in cui viene svolta l’attività. Con l’unica particolarità che, per talune attività (gelaterie, pasticcerie e bar, ad esempio), se l’attività è svolta in territori “arancioni” o “rossi” il bonus è ulteriormente maggiorato.

Ad esempio, un bar che aveva incassato 3.000 euro grazie al contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, ha diritto ad un bonus “ristori” di 4.500 euro (150% di 3.000) che sale a 6.000 euro se l’attività è svolta a Milano (zona rossa).

L’allegato 2 per i soggetti nelle zone rosse
Coloro che invece rientrano tra le attività previste nell’allegato 2 hanno diritto al bonus ristori (per tutti è il doppio del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020) solo se hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette, quindi, zone rosse).

Si tratta di 57 codici attività inerenti alle attività commerciali al dettaglio (salvo la vendita di generi alimentari e di prima necessità) e ai servizi inerenti alla persona. Ciò, sembra di capire, in quanto l’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre prevede la sospensione di tali attività, solo nell’ambito delle zone rosse.

Lo stesso Dpcm del 3 novembre scorso ha disposto anche la chiusura generalizzata su tutto il territorio nazionale degli esercizi all’interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (lett. ff), articolo 1).

Il contributo per gli operatori dei centri commerciali
Il Dl Ristori-bis interviene proprio in quest’ambito introducendo quello che sembra un ulteriore contributo per coloro che svolgono l’attività all’interno dei centri commerciali finalizzato a ristorare le perdite conseguenti alla chiusura forzata, ma che verrà riconosciuto solo nell’anno 2021. A tale riguardo si prevede che:

1) per i soggetti che rientrano tra le attività indicate nell’allegato 1, il contributo ulteriore è determinato entro il 30% della misura “maggiorata” previsto dall’articolo 1 del Dl 137/2020;

2) per tutti gli altri soggetti (diversi da quelli che rientrano cioè nell’allegato 1), il bonus è determinato entro il 30% del contributo “base” di cui all'articolo 25 Dl 34/2020 (quindi 30% del 100%).

In pratica, il bar del nostro esempio con sede di attività in un centro commerciale a Verona, avrebbe diritto oltre ai 4.500 di bonus “ristori” anche a un massimo di 1.350 euro di bonus “ristori centro commerciale”. Per converso un negozio di abbigliamento nello stesso commerciale che ha incassato sempre 3.000 di contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, avrebbe diritto al massimo ai soli 900 euro di bonus “ristori centro commerciale”.

Viene precisato che il contributo ristori centri commerciale verrà erogato dall’agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (comma 11, articolo 1 del Dl 137/2020).

Il fatto che l’accesso a questo ulteriore contributo sia subordinato alla presentazione di un’istanza ad hoc, e non sarà quindi automatico per coloro che hanno già incassato il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, sta probabilmente nel fatto che il sistema dell’agenzia delle Entrate - sulla base del contenuto delle istanze già presentate - non è in grado di discernere coloro che operano all’interno dei centri commerciali dagli altri.

Resta, comunque, come presupposto di accesso al bonus la sussistenza del calo d fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ai corrispondenti dati del mese di aprile 2019 di almeno un terzo.

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