Controlli e liti

Al consorzio spetta dimostrare gli effettivi benefici post bonifica

Disapplicata la presunzione sull’immobile incluso nel perimetro di contribuenza

La “prova” spetta al consorzio: con l’entrata in vigore del comma 5-bis, inserito all’articolo 7, Dlgs 546/1992 dall’articolo 6, comma 1, della legge 130/2022, la «presunzione di vantaggiosità» dell’attività svolta dal consorzio, derivante dall’adozione del «piano di classifica», non è più applicabile e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del «piano di classifica» e dell’insistenza dell’immobile nel «perimetro di contribuenza». È questo...