Al contribuente l’onere di superare il rigetto dell’istanza di rimborso
In caso di rigetto dell’istanza di rimborso grava sul contribuente l’onere di allegare la documentazione finalizzata a superare le argomentazioni in forza delle quali l’ufficio ha effettuato il rifiuto. A tale conclusione è giunta la sentenza 12732/2018 della Cassazione ( clicca qui per leggerla ).
Una Spa ha presentato ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia in relazione a due istanze di rimborso per indebito versamento di ritenute di acconto su interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari, versate in eccedenza. L’Ufficio ha eccepito l’inammissibilità della istanza di rimborso e l’improcedibilità del ricorso, deducendo che la documentazione prodotta non risultava essere idonea a provare la sussistenza del menzionato diritto.
La Ctp ha respinto il ricorso ma, avverso la suddetta sentenza, la Spa ha proposto appello chiedendo che venisse affermato il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, il diritto al rimborso richiesto nella dichiarazione del contribuente si consolida per effetto del mancato esercizio del potere di rettifica da parte della amministrazione finanziaria nel relativo termine di decadenza, trascorso il quale l’Ufficio è tenuto a eseguire il rimborso senza possibilità di opporre eccezioni per sottrarsi a tale obbligo.
La Ctr ha accolto l’appello e l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. La ricorrente ha lamentato che il collegio regionale ha ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione del diritto al rimborso, la mera esposizione degli importi in dichiarazione, di per sé non idonea a dimostrare che le somme a titolo di ritenute di acconto siano state effettivamente versate in eccedenza, considerato che l’Ufficio aveva contestato la spettanza del rimborso.
Per il collegio di legittimità il motivo è fondato in quanto la Ctr ha affermato che la prova del credito deriva proprio dal confronto tra le ritenute effettuate e versate e quelle effettivamente da versare le quali, come da dichiarazione, risultavano di importo inferiore sebbene la prova del credito non possa ricavarsi dall’avvenuto versamento delle somme a titolo di ritenuta, dovendo piuttosto essere dimostrato dal contribuente che il versamento effettuato risulti eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, in conformità alla regola di distribuzione dell’onere probatorio desumibile dall’articolo 2697 del Codice civile.
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia a oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione a essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cassazione 21197/2014).
Cassazione, sentenza 12732/2018