Controlli e liti

Al debitore solidale Iva scrive l’ufficio del suo domicilio

di Marcello Maria De Vito

Gli inviti ad adempiere notificati all’acquirente in base all’articolo 60-bis del Dpr 633/1972, a titolo di responsabilità solidale Iva con il venditore, devono essere emessi dall’ufficio competente sulla base del criterio generale del domicilio fiscale del contribuente del quale si invoca la responsabilità solidale. Sono questi i principi statuiti dalla Ctp di Bari con la sentenza 2766/8/2017 (presidente Bray, relatore Cavone).

All’origine della controversia c’è la notifica dell’invito ad adempiere previsto dall’articolo 60-bis del Dpr 633/1972, fatta dall’agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani a un contribuente avente domicilio fiscale nella circoscrizione dell’Agenzia di Bari. Con questo atto l’ufficio invitava il contribuente a versare l’Iva assolta su acquisti effettuati da un soggetto-cedente, il quale non aveva versato l’imposta. L’articolo 60-bis prevede che, per alcuni beni oggetto di frodi, nel caso in cui il cedente non versi l’Iva relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, al versamento dell’imposta sia solidalmente obbligato l’acquirente.

Il contribuente-acquirente impugnava l’invito ad adempiere deducendo l’incompetenza dell’ufficio emittente, dato che il proprio domicilio fiscale si trovava nella competenza dell’agenzia delle Entrate di Bari. Nel merito contestava che il prezzo di acquisto fosse inferiore al valore di mercato.

L’Agenzia resisteva eccependo la non impugnabilità dell’invito ad adempiere perché non è compreso tra gli atti indicati dall’articolo 19 del decreto legislativo 546/1992 e nel merito contestava la fondatezza del ricorso.

La Ctp respinge l’eccezione di non impugnabilità dell’atto, rammentando che la Cassazione ha statuito a Sezioni Unite l’impugnabilità di qualunque atto recante una pretesa tributaria compiuta e definita. E tale è l’invito ad adempiere, in quanto contiene la pretesa al pagamento di una somma definita, con indicazione delle relative ragioni di fatto e di diritto. Il collegio osserva poi che in capo al contribuente sorge, sin dalla ricezione dell’atto, l’interesse ad agire richiesto dall’articolo 100 del Codice di procedura civile, ai fini dell’annullamento della pretesa impositiva in applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione) e di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Costituzione).

In relazione all’eccezione di incompetenza dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato, la Ctp osserva che in base all’articolo 31 del Dpr 600/1973 è competente l’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Analogamente, continua la Ctp, l’articolo 40 del Dpr 633/1972 dispone, con una significativa norma di chiusura, che l’ufficio competente, non solo a ricevere le dichiarazioni, ma anche per ogni altro effetto previsto dalla normativa Iva, è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, conclude la Ctp, poiché il contribuente ha il domicilio fiscale nella circoscrizione dell’agenzia delle Entrate di Bari, la competenza a emettere l’invito ad adempiere spettava a quest’ultima e non all’Agenzia di Barletta-Andria-Trani.

Ctp Bari, sentenza 2766/8/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©