Adempimenti

Al debutto nel modello Iva anche enoturismo e cessione legname

La percentuale di compensazione al 6% sulle cessioni di legname trova spazio nel quadro VF che comprende gli acquisti con Iva detraibile

Imagoeconomica

di Gian Paolo Tosoni

Debuttano l’enoturismo e la percentuale di compensazione del 6% sulle cessioni di legname nel modello di dichiarazione Iva per l’anno 2019.

L’aumento della percentuale di compensazione Iva sul legname è stato introdotto con il decreto ministeriale 27 agosto 2019 (in «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 4 settembre 2019) prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’aumento dal 2 al 6% per le cessioni dei seguenti beni:

prodotti di cui al n. 43 (tabella A parte prima): legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;

prodotti di cui al n. 45: legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

La percentuale di compensazione rappresenta l’ammontare dell’Iva detraibile per le cessioni di prodotti agricoli per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72. Questa novità la ritroviamo pertanto in tre quadri della dichiarazione Iva. Nel quadro VE, sezione prima, che riguarda i pochi casi in cui la percentuale assume la funzione anche di aliquota Iva, ovvero le cessioni effettuate da agricoltori in regime di esonero per non aver superato nel 2018 un volume d’affari di 7mila euro, ma che nel 2019 hanno effettuato operazioni non agricole in misura superiore a due terzi del proprio volume d’affari. La seconda ipotesi in cui il 6% diventa anche aliquota Iva riguarda il passaggio del legname ad una cooperativa che opera come il produttore agricolo in regime sociale.

La percentuale del 6% la troviamo nel quadro VF, sezione 1, che comprende gli acquisti con Iva detraibile; riguarda le cooperative che hanno ricevuto i conferimenti di legname dai soci in regime speciale e gli acquirenti che abbiano acquistato il medesimo prodotto da agricoltori esonerati e quindi abbiano emesso l’autofattura con aliquota del 6 per cento.

Infine ritroviamo la percentuale del 6% insieme a tutte le altre percentuali di compensazione nella sezione 3-B e riguarda le imprese agricole non esonerate, che hanno applicato nel 2019 il regime speciale al fine di determinare l’Iva detraibile.

L’enoturismo, invece, lo troviamo per la prima volta nella sezione 3 del quadro VF, rigo VF30, casella 9. Si tratta degli imprenditori agricoli che hanno svolto l’attività di enoturismo considerata agricola connessa e cioè le attività formative ed informative rivolte alla produzione vitivinicola, al territorio e alla conoscenza del vino.

La norma assimila tale attività a quella dell’agriturismo (legge 413/1991) e pertanto si applica la detrazione forfetaria al 50% che viene applicata all’imposta applicata alle operazioni imponibili e poi riportata nel rigo VF71.

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