Al giudice tributario la lite sulle imposte per l’iscrizione del conservatore
Spetta al tribunale ordinario la decisione sulla domanda di annullamento dell’iscrizione
È di competenza del giudice tributario l’annullamento dell’avviso di liquidazione per l’imposta ipotecaria e di bollo relativi all’iscrizione eseguita dal conservatore d’ufficio.
Rimane invece al tribunale ordinario la decisione sulla domanda di annullamento di tale iscrizione. È quanto affermano le Sezioni unite con l’ordinanza 2090/2020 depositata il 30 gennaio.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dinanzi al tribunale da parte di una contribuente per ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione e dell’iscrizione di ipoteca eseguita d’ufficio dal Conservatore nell’ambito di una causa civile.
Le Sezioni unite hanno innanzitutto ricordato che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, includendo ogni provvedimento notificato ai fini della riscossione ed accertamento.
Occorre che sussista l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario, con la conseguenza che sono devolute al giudice ordinario le controversie tra privati per i quali in assenza di un soggetto investito della potestà impositiva, va esclusa l’esistenza di un rapporto tributario.
In tale contesto, l’alto consesso ha escluso che siano attratte dalla giurisdizione tributaria le domande volte a verificare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria sottostante la pretesa delle relative imposte.
Ciò in quanto l’iscrizione legale operata dal conservatore è totalmente “sganciata” dal rapporto tributario correlato, poiché riguarda i rapporti fra alienante ed acquirente.
Le Sezioni unite hanno così concluso che per l’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta ipotecaria e di bollo è competente il giudice tributario, mentre per la legittimità dell’iscrizione ipotecaria presupposta eseguita dal conservatore è competente il giudice ordinario.
Sempre le Sezioni unite con l’ordinanza 2087/2020 hanno anche chiarito che per il giudizio di legittimità il mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, non opera ai fini della notifica del ricorso in Cassazione.
Il gruppo Equitalia, infatti, è stato sostituito per legge (Dl 193/2016) da agenzia delle Entrate-riscossione, la quale è subentrata attraverso un rapporto di tipo successorio.
Ne consegue che la notifica del ricorso al difensore dell’ente estinto non è valida, ma viene integrata una nullità suscettibile di sanatoria attraverso la spontanea costituzione dell’Agenzia ovvero con la rinnovazione della notifica.
Peraltro, recentemente (Sezioni unite 30008/2019) hanno confermato l’ampia discrezionalità dell’agenzia delle entrate-riscossione nella scelta del legale cui farsi assistere, rimanendo l’obbligo di rivolgersi all’Avvocatura dello stato nei casi di massima rilevanza ovvero aventi notevoli riflessi economici.
In conclusione, quindi, le Sezioni unite hanno ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso alla «giusta parte del processo» ossia all’agenzia delle Entrate-riscossione da eseguire presso l’Avvocatura di Stato generale di Roma.
Studio Associato CMNP
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