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Albergatori e locatori negli affitti brevi responsabili per l’imposta di soggiorno

Gli albergatori rispondono in solido e hanno obbligo dichiarativo. Allineata la disciplina degli affitti brevi

di Luigi Lovecchio

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo. In caso di omesso versamento, è applicabile al gestore la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997. Il gestore deve inoltre presentare la dichiarazione tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo, e in caso di violazione di tale obbligo, scatta la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto.

Gli aspetti non regolati in precedenza
L’articolo 180 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) colma la lacuna originaria dell’imposta di soggiorno, modificando la norma istitutiva dell’articolo 4 del Dlgs 23/2011.

Il problema nasce dal fatto che i gestori delle strutture ricettive sono stati del tutto dimenticati dalla disciplina iniziale del tributo che individuava unicamente il turista come soggetto passivo del prelievo. Trattandosi di materia riservata al legislatore, il regolamento comunale non poteva d’altro canto sopperire a tale mancanza. La figura dei gestori, dunque, si configurava alla stregua di un ausiliario del Comune nel procedimento di applicazione dell’imposta senza mai assumere alcuna funzione di carattere propriamente tributario. Questa situazione determinava un assetto per molti versi problematico.

Da un lato, in caso di omissione di versamento dell’imposta da parte del turista, al gestore non avrebbe potuto essere attribuita alcuna responsabilità, tributaria o di altro genere. Ugualmente, nel caso di omissione imputabile al gestore, che avesse incassato ma non riversato le somme dovute dall’ospite, non sarebbe stata comunque irrogabile una sanzione di carattere tributario.

Nel contempo, i soggetti medesimi, maneggiando denaro pubblico, hanno acquisito la veste di agenti contabili, con conseguente obbligo del conto giudiziale e ricadute di carattere penale (cioè, peculato) in caso di mancato riversamento delle somme introitate.

Gli obblighi dichiarativi sono solitamente previsti nei regolamenti comunali e in caso di violazione di questi era comminabile solo la sanzione residuale prevista dall’articolo 7-bis del Tuel (Dlgs 267/2000).

Facevano eccezione le locazioni brevi, per le quali l’articolo 4 del Dl 50/2017, disponeva espressamente che il soggetto che interviene nell’incasso del corrispettivo della locazione è considerato responsabile del tributo di soggiorno.

L’impatto della modifica
Con la norma introdotta del decreto Rilancio, si dispone in via generalizzata che il gestore sia qualificato come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa sul turista. Ne deriva che se quest’ultimo non paga l’imposta, il Comune ha comunque titolo di rivalersi su entrambi (gestore e turista), trattandosi di una coobbligazione solidale (si veda l’articolo 64 del Dpr 600/1973). La sanzione irrogabile è quella ordinaria prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

La norma stabilisce inoltre che il gestore sia tenuto all’osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali nonché alla presentazione di una dichiarazione annuale, da inviare entro il 30 giugno dell’anno successivo. A tale scopo, si fa rinvio ad un provvedimento del Mef da emanare entro 180 giorni. In caso di violazione dell’obbligo dichiarativo, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, senza distinzione di trattamento tra omissione e infedeltà della dichiarazione.

Per coerenza, è stata allineata alla disciplina generale la normativa delle locazioni brevi.

In forza di tale innovazione, dovrebbe essere ora affermata l’estraneità del gestore rispetto alla figura dell’agente contabile, considerato che lo stesso diventa responsabile nei confronti del Comune per un debito proprio e non per maneggio di denaro pubblico.