Imposte

Alberghi, agenzie e tour operator: tax credit affitti senza interruzioni

La lettura incrociata delle norme evidenzia che il bonus può valere dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021

di Giorgio Di Dio

L’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020.

I requisiti

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (aumentati a 15 milioni di euro dal Dl 73/2021) nel periodo d’imposta precedente (2019).

Alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, il credito d’imposta è riconosciuto anche ai soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro per i mesi di marzo, aprile, maggio per le attività annuali i e per i mesi di aprile, maggio, giugno per le attività stagionali. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019). In sede di conversione in legge del decreto Rilancio, al comma 5 dell’articolo 28 è stato introdotto un nuovo periodo in base al quale «il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019»

Successivamente è intervenuto il Dl 104/2020 convertito dalla legge 126/2020. Con questa legge i periodi diventano:

marzo, aprile, maggio e giugno per le attività annuali;

aprile, maggio, giugno e luglio per le attività stagionali.

All’articolo 28, comma 5, del Dl 34/2020 viene aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive il credito di imposta spetta fino al 31 dicembre 2020». Non viene modificato nient’altro al comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020, per cui continua a essere valida la regola secondo cui «il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, ndr) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019». Quindi questa regola dovrebbe essere valida dal 1°marzo al 31 dicembre 2020.

Poi ancora è subentrato l’articolo 8 del Dl 137/2020 (decreto Ristori) convertito dalla 176/2020 che ha stabilito: «Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». Per cui anche in questo caso, Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti «che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019».

L’articolo 8 del decreto Ristori, come convertito dalla legge 176/2020, si riferisce a una serie di attività di cui all’allegato 1 dove sono compresi le imprese turistiche ricettive ma anche altre. Le imprese turistico ricettive si trovano sia nell’articolo 28, comma 5, del Dl 34/2020 (Per le imprese turistico ricettive il credito di imposta spetta fino al 31 dicembre 2020) sia nell’articolo 8 del Dl 137/2020 (il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre).

Si deve ritenere che sia nell’uno che nell’altro caso continuano a valere le norme dell’articolo 28 del decreto 34 per cui - per le imprese turistico ricettive che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 - il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente ).

Le ultime modifiche

Per ultimo sono subentrati:

• la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) con il comma 602: all’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

• il Dl 172/2020, convertito dalla legge 6/2021: al comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019»;

• il Dl 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106/2021: all’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

In sostanza, la legge di Bilancio proroga fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator il credito di imposta. Il Dl 172 specifica che la diminuzione del fatturato per i mesi del 2021 va calcolata rispetto ai mesi del 2019 e non del 2020. Da ultimo, il Dl 73 proroga ulteriormente il credito fino al 31 luglio 2021.

Anche qui sembra che per effetto del comma 5 dell’articolo 28 del 34/2020 «per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019» il credito d’imposta spetti anche in assenza del calo del fatturato (questo punto non è mai stato specificamente abrogato né sostituito).

In definitiva, il credito d’imposta spetta dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021 senza soluzione di continuità alle strutture turistico-ricettive che hanno subito diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, tranne quelle che hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019 (che per tutto il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021 hanno diritto il credito anche senza alcuna riduzione del fatturato per i mesi del 2020 e del 2021 rispetto ai mesi del 2019).

Il chiarimento necessario

Nessuna conclusione, però, è scontata. Il quadro normativo è estremamente complesso. Il susseguirsi di decreti, di modifiche, di precisazioni, rende quasi impossibile la certezza dell’interpretazione. Ogni scelta del contribuente un domani potrebbe essere censurata dall’agenzia delle Entrate.

Occorrerebbe, perciò, una precisazione del ministero che specifichi apertamente che il credito d’imposta per le imprese turistico ricettive spetta ininterrottamente dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021, anche in assenza delle diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019), ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

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