Imposte

Alberghi e imprese multiattività: tax credit affitti non per tutti

La proroga ad aprile 2021 per le attività turistiche lascia aperte disparità applicative per le aziende che operano con codici diversi

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede che le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, potranno usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili fino ad aprile 2021. Per fruire del credito, tali soggetti dovranno solo soddisfare la condizione del calo del fatturato (riduzione di almeno il 50% mese su mese) salvo per le neo attività e per coloro che hanno la sede in un comune interessato dalla dichiarazione di stato di emergenza al 30 gennaio 2020.

Su questa norma, da ultimo, è intervenuto il legislatore in sede di conversione del decreto Natale, precisando che i soggetti che possono beneficiare del tax credit fino al 30 aprile 2021 devono determinare il calo di fatturato di almeno il 50%, confrontando «i corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021» rispetto a quelli registrati «nello stesso mese dell’anno 2019» (si veda l’articolo su NT+ Fisco)

Sempre in relazione all’applicabilità del tax credit locazioni al comparto turistico ricettivo, secondo le entrate in presenza di soggetti «multiattività» (albergo con annesso ristorante), la qualificazione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell’attività specifica rispetto ai ricavi generali nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Nel successivo interpello 102/2021 in tema di applicazione del bonus alle imprese esercenti l’attività di commercio al dettaglio, l’agenzia delle Entrate ha sposato una tesi diversa affermando che per questi soggetti il bonus compete anche se in termini di ricavi il dettaglio rappresenta un’attività secondaria. Nel caso esaminato l’interpellante era una società che aveva realizzato dal dettaglio come attività secondaria, più di 5 milioni di euro ricavi per cui è stato posto il dubbio che l’irrilevanza dell’attività principale ai fini del bonus come previsto dal comma 3-bis dell’articolo 28 rilevi solo se si verifica questa condizione.

Si tratta di una soluzione, però, che presenterebbe evidenti profili di illogicità. Si pensi a due imprese con attività manifatturiera di 10 milioni di euro di ricavi e proventi da dettaglio rispettivamente di cinque milioni l’una e quattro milioni l’altra. La prima fruirebbe del tax credit locazioni. La seconda no. Il che non convince.

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