Alberghi e terme, tax credit del 65% per chi ristruttura
Sulla chance prevista dal Dl 104 restano le incognite legate a regime degli aiuti di Stato, liquidità disponibile e procedura di accesso
Per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive viene rispolverato il credito d’imposta previsto dall’articolo 10 del Dl 83/2014 nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 ed il 2021 (soggetti solari). Il credito viene esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, a quelle termali ed alle strutture ricettive all’aria aperta. Ma restano tre incognite: l’applicazione del regime degli aiuti di Stato che potrebbe limitare consentire l'accesso solo alle piccole strutture; la difficoltà di reperire liquidità per effettuare i lavori; una snella procedura di presentazione delle istanze senza click day.
È l’articolo 79 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) che introduce questa disposizione rinviando le norme attuative ad un apposito decreto, da pubblicare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020). Non si tratterà di un nuovo decreto quanto di un adeguamento del decreto interministeriale del 7 maggio 2015, già previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del Dl 83/2014.
Andiamo con ordine. Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 79 del Dl 104/2020 prevede che il credito d’imposta si applichi alle:
Ostrutture ricettive turistico-alberghiere (comma 1);
Ostrutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali (comma 2);
Ostrutture di cui all’articolo 3 della legge 323/2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (comma 2);
Ostrutture ricettive all’aria aperta (comma 2).
Per «struttura alberghiera», l’articolo 2 del Dm 7 maggio 2015 intende una «struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali».
Dal punto vista oggettivo, lo specifico rinvio all’articolo 10 del Dl 83/2014 ed al decreto attuativo, fa ritenere che il credito d’imposta sia riconosciuto per:
Ole spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Dpr 380/2001 e successive modificazioni;
Ogli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 13/1989, e al decreto del ministro deiLavori pubblici n. 326 del 14 giugno 1989;
Ogli incrementi dell’efficienza energetica;
Ole tipologie di spesa al comma 7 dell’articolo 10 del Dl 83/204 (ad esempio, acquisto di mobili o di arredi).
Inoltre, in base al comma 2-bis dell’articolo 10 del Dl 83/2014, il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del Dl 112/2008.
Per una prima definizione degli interventi si rinvia all'articolo 2 del Dm 5 maggio 2015, in attesa dell'adeguamento dello stesso come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 del Dl 104/2020.
Per la tipologia di spese, si rinvia invece all'articolo 4 del Dm 7 maggio 2015.
In relazione alla misura ed alle modalità di utilizzo, la nuova norma prevede specificatamente che il credito d'imposta:
Oè riconosciuto, nella misura del 65% sulle spese sostenute;
Oper i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;
Outilizzabile esclusivamente in compensazione, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997;
Onon si applica la ripartizione in tre quote annuali previsto dalla norma originaria (comma 3 dell'articolo 10 del Dl 83/2014).
Inoltre, in base all'originaria norma ed al Dm 7 maggio 2015, il credito d'imposta:
Oera riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (questione molto limitativa per le imprese medio-grandi),
Onon concorreva alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap,
Onon rilevava ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir,
Oandava indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale era concesso.
Il Dm 7 maggio 2015 prevedeva che le imprese interessate presentassero al Mibact domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalita' telematiche (articolo 5) e che le risorse fossero assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (articolo 6, comma 2).
In conclusione, l'agevolazione sembra interessante purché:
Oil decreto attuativo sia disponibile nel più breve tempo possibile in modo da permettere alle imprese di pianificare gli investimenti e di cercare le necessarie risorse finanziarie
Osia confermato o meno se la stessa rientra nel regime de minimis; in tale caso sarebbe opportuno che fosse chiarito il rapporto tra tale regime ed quello degli aiuti per l'emergenza Covid 19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final) in rapporto soprattutto all'intersecarsi dei due limiti, alla molteplicità delle norme che vi fanno riferimento, alla definizione di impresa e di gruppi di imprese che potrebbero di fatto limitarne il ricorso, alle sanzioni in caso di errato utilizzo,
Ola procedura per la presentazione dell'istanza sia snella e coinvolga tutte le imprese senza ricorrere a strumenti quali il click day.







