Contabilità

Alberghi e terme, holding senza rivalutazione gratuita

Stop alla società che svolge l’attività di gestione indiretta di aziende in ambito ricettivo

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Una società che svolge attività di locazione di immobili d’uso albergo alle proprie controllate e di holding di partecipazioni con la gestione indiretta di aziende alberghiere, tramite proprie società in gran parte controllate, non risulta legittimata ad effettuare la rivalutazione gratuita prevista dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020.

È questo il contenuto sostanziale della risposta a interpello delle Entrate 450 del 30 giugno 2021 ad un interpello presentato da una società (immobiliare e holding di partecipazioni) che, più precisamente, possiede due alberghi di proprietà concessi in locazione a due società partecipate al 100% che esercitano attività alberghiera, essendo titolari delle rispettive aziende.

Fondandosi anche sulla risposta all’interpello n. 637 del 31 dicembre 2020 che esaminava il caso di un gruppo alberghiero con attività immobiliare e gestionale, la società istante chiedeva di poter beneficiare della rivalutazione degli immobili alberghieri ovvero del riallineamento previsto dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020, in considerazione del fatto che la norma è finalizzata a sostenere i settori alberghiero e termale in senso generale, e quindi ragionevolmente anche se la proprietà dell’immobile alberghiero e la gestione dell’azienda alberghiera non sono riconducibili alla medesima società, pur rientrando in un unico gruppo economico.

Secondo l’agenzia delle Entrate, l’istante non può applicare la disciplina in argomento, poiché la rivalutazione gratuita è finalizzata a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo “esclusivamente” per i soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento gratuito dei maggiori valori in bilancio.

La risposta a interpello 450/2021 richiama anche la recente interpretazione autentica introdotta dall’articolo 5-bis del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), con la quale le disposizioni sulla rivalutazione gratuita «si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento», per affermare che tale interpretazione autentica ha la finalità di confermare quanto già contenuto nella risposta n. 200 del 23 marzo 2021.

Da ultimo, un’annotazione sulla definizione dei soggetti facenti parte del settore “alberghiero”, che l’articolo 6-bis non approfondisce; oltre agli alberghi (codice Ateco 55.1), ci si chiede se possano logicamente rientrarvi anche le strutture turistiche all’aria aperta quali i villaggi turistici (codice Ateco 55.20.10 o più in generale tutti i codici 55.2) e le aree attrezzate per campeggi (codice Ateco 55.3). Sul punto si auspica un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate.

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