Imposte

Alberghi, perimetro ampio per la rivalutazione gratuita

La bozza di circolare Entrate in consultazione fino al 7 dicembre considera il codice Ateco 55

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Individuazione ampia dei soggetti Oic operanti nel settore alberghiero che possono godere della rivalutazione gratuita dei beni prevista dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020 e dall’articolo 5-bis, comma 1, del Dl 41/2021. È uno degli aspetti positivi contenuti nella parte seconda della bozza di circolare sulle rivalutazioni, in consultazione fino al 7 dicembre 2021.

Si ricorda preliminarmente che la rivalutazione in argomento ha i seguenti capisaldi:

1. deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizi solari 2020 e 2021);

2. deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

3. deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;

4. è gratuita, non essendo dovuta alcuna imposta sostitutiva.

Il settore alberghiero

La bozza ricorda che non è rinvenibile nella normativa fiscale una definizione puntuale di settore alberghiero; si precisa quindi che tale definizione non va circoscritta alle sole attività rientranti nella nozione di «alberghi e strutture simili», con codice Ateco 55.10, bensì ampliata, come previsto ad esempio:

- dall’articolo 2 del Dm 20 dicembre 2017, di attuazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 10 del Dl 83/2014 per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere, che individua le strutture alberghiere tra gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiero, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

- dalla risoluzione 12/E del 18 marzo 2020, sulla sospensione dei versamenti per le imprese turistico ricettive, che coinvolge tutto il codice Ateco della sezione 55.

Il settore alberghiero è individuato in modo ampio anche dall’articolo 28 del Dl 34/2020, dall’articolo 176 del Dl 34/2020, dal decreto del ministro del Turismo 11 agosto 2021, nonché da alcuni interpelli non pubblicati che, ad esempio, hanno incluso i marina resort.

Aderendo al comune sentire di molti operatori alberghieri e loro associazioni, anche l’agenzia delle Entrate ora conferma che il settore alberghiero deve essere individuato in modo ampio, affermando che possono usufruire della rivalutazione gratuita anche i soggetti direttamente “operanti” nel settore alberghiero con i codici Ateco 55.20.1 («villaggi turistici») e 55.30 («aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte»); la possibilità di usufruire della rivalutazione è anzi estesa a tutte le categorie del codice Ateco 55, con le relative ulteriori suddivisioni.

I casi particolari

La bozza di circolare esclude che una società holding possa usufruire della rivalutazione gratuita nel caso in cui, svolgendo una mera attività immobiliare, si occupi della gestione di immobili a destinazione alberghiera per conto delle proprie controllate.

La rivalutazione gratuita è invece fruibile dalle società che esercitano un’effettiva attività nel settore alberghiero e termale seppur in modo non prevalente. In tali casi, la rivalutazione è limitata ai beni o porzioni di beni utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento di tali attività.

Decorrenza ammortamenti

In caso di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall’esercizio 2020, ma gli ammortamenti potranno essere dedotti solo dall’esercizio 2021, giusto quanto chiarito dal documento interpretativo Oic 7, paragrafo 17.

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