Professione

Albo gestori della crisi, più flessibilità sul calcolo della durata del tirocinio

De Nuccio (commercialisti): un risultato frutto dell’interlocuzione con il ministero della Giustizia

di Giovanni Esposito

Dal ministero della Giustizia le prime indicazioni sull’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa dopo l’accordo del 21 febbraio scorso con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Le Faq diramate ieri da Via Arenula chiariscono infatti alcuni dubbi in merito al tirocinio. Ad esempio, i sei mesi complessivi possono essere raggiunti sommando anche periodi non concomitanti svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo. Una soluzione, questa, accolta con favore dai commercialisti: «Esprimiamo la nostra soddisfazioneper il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il ministero» ha affermato il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio. «Particolare soddisfazione» ha espresso il Cndcec sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo e per l’attestazione del compiuto tirocinio.

Le Faq hanno poi chiarito che il tirocinio può essere svolto presso molteplici organismi, quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento.

In ogni caso deve sia consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni, sia consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

Il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale, l’interessato deve aver partecipato all’attività vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.

L’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Oltre a precisare che non è richiesta la segnalazione preventiva del tirocinio al competente ordine professionale, si stabilisce che il requisito, documentabile con certificazioni o dichiarazioni sostitutive, dovrà riguardare, tra l’altro, i soggetti presso i quali è stato svolto il tirocinio e le competenze acquisite.

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