Controlli e liti

Alert del Fisco per la dichiarazione Iva omessa

In arrivo le lettere di compliance per invitare a presentare il modello tardivo entro il 29 luglio

di Benedetto Santacroce

L’incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi giornalieri, ha consentito, a soli due mesi dalla presentazione delle dichiarazioni Iva relative 2021, di appurare che alcuni contribuenti hanno omesso l’adempimento dichiarativo ovvero hanno presentato la dichiarazione senza il quadro VE. Sulla base di queste risultanze l’agenzia delle Entrate ha deciso (come espressamente contenuto nel provvedimento 263062/2022) di iniziare una campagna per convincere questi soggetti a regolarizzare la loro posizione. Questa campagna che si sostanzierà nell’invio di lettere di compliance ai contribuenti si inserisce nel più ampio progetto perseguito oramai da anni di sfruttare l’attuale quadro normativo per garantire una via di uscita facilitata a chi ancora pensa che i controlli del fisco avvengono in modo lento e non automatico.

In effetti, l’iniziativa dimostra con chiarezza che il ricorso massivo alla telematica ha enormemente ridotto i tempi tra il momento dell’adempimento e il momento del controllo. In questo caso, in relazione alle dichiarazioni Iva relative al 2021 tra il 2 maggio 2022 e il 5 luglio 2022.

I contribuenti che riceveranno la lettera dal fisco potranno, nel caso in cui hanno omesso la dichiarazione, provvedere alla sua presentazione entro 90 giorni dalla scadenza originaria (29 luglio 2022) con una riduzione della sanzioni dovute nella misura di 1/10 del minimo in base all’articolo 13, comma 1 lettera c) del Dlgs 471/97. Entro la medesima data, se avranno omesso il quadro VE ovvero hanno commesso altre irregolarità potranno presentare una dichiarazione integrativa con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo in base all’articolo 13, comma 1, lettera a bis, del Dlgs 471/97.

Comunque anche se la violazione fosse già constatata ovvero fossero iniziate accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza, la regolarizzazione sarebbe sempre possibile, ma la riduzione sarebbe di 1/5 del minimo. L’esclusione dalla via del ravvedimento, come si ricorda, scatta solo se vengono notificati atti di liquidazione, atti di irrogazioni sanzioni ovvero atti di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

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