Imposte

Aliquota al 4 per cento se una Asd diventa società di capitali

Lo ha deciso la Cassazione relativamente alla trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica

di Angelo Busani

La trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali lucrativa, nel caso in cui il patrimonio dell’associazione comprenda fabbricati strumentali, è soggetta all’imposta di registro non in misura fissa ma in misura proporzionale (vale a dire con l’aliquota del 4 per cento) da applicare al valore del patrimonio dell’ente oggetto di trasformazione, al quale evidentemente concorre il valore dei fabbricati in questione (sul valore di detti fabbricati si devono applicare, inoltre, le imposte ipotecaria e catastale con le rispettive aliquote del 2 e dell’1 per cento).

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 26878 del 5 ottobre 2021, nella quale viene pertanto negata la pretesa applicazione delle tre predette imposte nella misura fissa, che la legge invece dispone per le operazioni aventi a oggetto la trasformazione delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi delle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

Nel motivare la sua decisione la Cassazione osserva che la previsione della tassazione delle operazioni di trasformazione (delle società e degli enti non societari di natura commerciale o agricola) con l’imposta in misura fissa è armonica con la normativa che impone la tassazione in misura proporzionale degli apporti aventi a oggetto immobili strumentali effettuati in sede di costituzione della società o in occasione di atti incrementativi del suo patrimonio.

Nel caso deciso con la sentenza 26878/2021 si trattava invece della trasformazione di un’associazione che aveva beneficiato, in sede di sua costituzione della norma (l’articolo 90, comma 5, legge 289/2002) in base alla quale l’atto costitutivo delle associazioni sportive dilettantistiche era soggetto all’imposta di registro in misura fissa.

Secondo la Cassazione, il regime dell’imposta fissa può perdurare fino a che l’associazione sportiva dilettantistica rimanga tale. Solo fino a quando sussista questa condizione «è possibile escludere la tassazione proporzionale, atteso che il legislatore, per aiutare una particolare tipologia associativa, ha scelto di non sottoporre la manifestazione di capacità contributiva in questione ad una tassazione più onerosa». Infatti, quando viene in rilievo un regime agevolativo, non è possibile estenderne la portata oltre quanto direttamente evincibile dal dettato normativo.

Pertanto, la regolamentazione di favore per le associazioni sportive dilettantistiche può essere invocata soltanto se la trasformazione avviene in «società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro», dovendo altrimenti essere appunto applicata l’imposizione proporzionale.

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