L'esperto rispondeProfessione

Aliquota agevolata del 5% per il dipendente dello studio che fa anche libera professione

Normalmente non ci sono elementi per ritenere che l’attività in proprio sia una prosecuzione del lavoro subordinato

di Paolo Meneghetti

La domanda


Sono una dipendente di uno studio commerciale e da 20 anni mi occupo di tenuta delle contabilità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, annuali e periodiche (redditi, Iva, modelli 770).
Preciso che il reddito 2019 è stato sotto la soglia dei 30mila euro. Sto valutando di aprire la partita Iva nel 2020 in regime forfetario per svolgere la stessa attività (tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni fiscali) verso clienti diversi da quelli seguiti come dipendente.
Le possibilità sono:
- continuare il lavoro da dipendente e, nel tempo libero, dedicarmi all’attività di lavoro autonomo, verso altri soggetti;
oppure
- dimettermi da lavoratrice dipendente e svolgere a tempo pieno il lavoro autonomo.
La domanda è questa: posso applicare l’aliquota del 5% prevista per i forfetari start up ? In entrambi i casi?
C. T. – Vignola (Modena)

Il punto oggetto del quesito ruota attorno al tema della mera prosecuzione o meno dell’attività eseguita in qualità di lavoratrice dipendente, nella veste di libera professionista.
Da quanto è segnalato nel quesito, non sussistono gli elementi per ritenere che vi sia mera prosecuzione, posto che l’organizzazione del lavoro sarà diversa da quella precedentemente svolta e ciò viene dimostrato dalla clientela di riferimento che è diversa da quella con la quale prima il latore del quesito si relazionava, oltre al fatto che saranno utilizzati beni strumentali altrettanto diversi in luoghi diversi, circostanze queste ultime che non sono, per la verità, specificate nel quesito, ma che si danno per scontate.
Tale conclusione è implicitamente avallata leggendo a contrario il passaggio contenuto nella circolare 17/E del 30 maggio 2012, paragrafo 2.2.2, e quindi, se le premesse sopra citate sono verificate, si ritiene che in entrambe le situazioni spetti l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5%.

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