Imposte

Aliquota Iva ridotta (se prevista) per assistenza del personal trainer e corsi collettivi in palestra

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-330/21 non ha riflessi diretti nell’ordinamento italiano in cui non c’è un’aliquota Iva agevolata per il «diritto d’uso degli impianti sportivi»

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’assistenza del personal trainer e i corsi collettivi, ai quali l’accesso alla palestra dà diritto, sono accessori all’utilizzo degli impianti sportivi e, in quanto tali, possono beneficiare della stessa aliquota ridotta. La sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre, causa C-330/21 interviene nel campo dell’applicazione dell’aliquote ridotte di cui gli Stati membri possono disporre per agevolare taluni settori, tra cui lo sport e l’educazione fisica. Al fine di incoraggiarne l’esercizio, e di rendere tali prestazioni più accessibili al consumatore finale, nell’elenco delle cessioni di beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota Iva ridotta di cui all’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, al punto 14 è indicato il «diritto di uso di impianti sportivi».

In tale concetto, secondo la Corte, rientra senza dubbio, oltre all’accesso alla palestra che dà diritto ad utilizzare le attrezzature sportive, l’assistenza dei nuovi clienti all’uso responsabile delle stesse. Qualche problema in più, invece, sembrerebbe collegato all’assistenza personalizzata e ai corsi collettivi. Per poter beneficiare anch’essi dell’aliquota ridotta, occorre che possano intendersi accessori alla prestazione principale dell’utilizzo degli impianti.

I servizi accessori

Dopo aver ricordato che una prestazione deve essere considerata accessoria alla principale quando costituisce per la clientela «non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore», la Corte ha ritenuto che, se le formule proposte ai clienti danno accesso tanto ai locali della palestra quanto ai corsi collettivi o lezioni individuali, si è in presenza di elementi connessi che costituiscono, in linea di principio, una sola prestazione che beneficia dell’aliquota Iva agevolata prevista per la prestazione principale. Diversamente, secondo gli stessi giudici, qualora l’assistenza personalizzata o il corso consistono nell’insegnamento/allenamento di una disciplina sportiva (e non riguardano l’istruzione e/o l’assistenza abituale offerta per le attività fisiche) non potrebbe trattarsi di operazione unica. La conseguenza dovrebbe essere un trattamento Iva differenziato delle due prestazioni.

L’assenza di un’aliquota agevolata in Italia

Venendo all’ordinamento italiano, la sentenza della Corte di giustizia ha dei riflessi solo indiretti, non essendo contemplata un’aliquota Iva agevolata per la fattispecie specifica del «diritto d’uso degli impianti sportivi».

Piuttosto, l’approccio italiano al tema spesso è nel senso di considerare fuori campo Iva, in base all’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972 la «quota sociale» che permette l’accesso alla palestra e ai servizi correlati in quanto il club sportivo di solito assume la veste di associazione sportiva dilettantistica. Si ricordi, al riguardo, che a partire dal 1° gennaio 2024, saranno attratte nel campo di applicazione dell’Iva le operazioni correlate allo svolgimento dell’attività istituzionale effettuate dalle Asd e Ssd verso soci o tesserati, quando queste vengono remunerate attraverso corrispettivi specifici.

Limitazioni all’esenzione Iva

Con riguardo, poi, alle attività di insegnamento di una disciplina sportiva, preme sottolineare che la prassi più recente, sulla scia dell’orientamento dei giudici europei, è nel senso di non estendere l’esenzione Iva ad insegnamenti specifici (come i corsi di nuoto), in quanto, sul piano oggettivo, non presentano le caratteristiche tali da essere ricondotti nella locuzione «insegnamento scolastico o universitario» richieste dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva Iva (risposta a interpello 393/E/2022).

Questo articolo è realizzato dagli autori del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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