Controlli e liti

Alla Consulta i poteri della Consob

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di Giovanni Negri

I poteri che consentono alla Consob di disporre la sospensione dei promotori finanziari finiscono sotto la lente della Corte costituzionale. A disporre la trasmissione degli atti alla Consulta è stato, pochi giorni fa, il Tar Lazio chiamato a esaminare il ricorso di una consulente finanziaria sospesa per un anno dall’Autorità di vigilanza dei mercati.

Nei suoi confronti, il gip di Firenze aveva disposto, nel marzo 2015, l’interdizione per un mese, un provvedimento adottato nell’ambito di un procedimento penale in cui erano coinvolti altri indagati accusati di aver esercitato abusivamente la professione. La Consob aveva quindi deciso di procedere alla sospensione dall’Albo dei consulenti finanziari per quattro mesi a titolo di sanzione e poi, nel 2017, aveva disposto in via cautelare la sospensione per un anno dell’attività di consulente finanziario.

La decisione è stata impugnata dalla difesa davanti al Tar del Lazio. Che ha ritenuto non infondata la questione di legittimità centrata soprattutto sulla violazione del principio del ne bis in idem. Infatti «la sospensione di un anno, - si legge nell’ordinanza n. 1043 - irrogata con il provvedimento impugnato in questa sede, concreta in ultima analisi una nuova e ulteriore sanzione afflittiva e quindi “punitiva”, a prescindere dalla relativa qualificazione formale. Ciò in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza della Corte Edu, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente richiamati dalla giurisprudenza successiva».

Il Tar ritiene corrette le osservazioni della difesa per cui entrambi i procedimenti, quello sanzionatorio e quello cautelare, hanno la medesima finalità di interrompere l’attività svolta dal promotore finanziario e riguardano i medesimi profili di condotta oggetto di accertamento in sede penale, oltre a tutelare il medesimo bene giuridico: l’integrità del mercato finanziario.

Inoltre era prevedibile che la Consob, con il primo provvedimento di sospensione, avesse evidentemente esaurito il proprio potere sanzionatorio che per sua natura comprende, in quanto misura definitiva, quello cautelativo; e non che lo riesercitasse pochi mesi più tardi. Una sanzione di un anno poi ha un elevatissimo tasso di afflittività, visto che, dopo un periodo così lungo, ben difficilmente potrebbe ricostituire un rapporto con i clienti.

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