Controlli e liti

Alla Corte costituzionale l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

La Cassazione con due sentenze gemelle ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità

di Fabrizio Iacuitto

La Corte di Cassazione con due ordinanze gemelle (nn. 9956/2023 e 9957/2023) depositate venerdì 14 aprile, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disciplina Imu (vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 197/2022) nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta nelle ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato.

La Corte, in primo luogo afferma che la nuova disciplina (legge 197/2022) - che prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili abusivamente occupati - ha natura innovativa e, pertanto, non ha efficacia retroattiva e quindi non può essere ritenuta applicabile alle fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. In secondo luogo, poi, si discosta dal suo orientamento consolidato e univoco con cui aveva ritenuto rilevante ai fini della applicazione della imposta la sola esistenza di un titolo legittimante il possesso costantemente affermando il principio secondo cui l’occupazione abusiva di un immobile non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’Imu.

Ora la Corte ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente sia sprovvisto sia della disponibilità materiale del bene, sia della possibilità di esercitare qualsiasi diritto sul bene stesso (e dunque in presenza di fatti oggettivi accertati anche dall’Autorità) debba dubitarsi che questo manifesti la capacità contributiva connessa al prelievo Imu.

Inoltre la Corte ritiene che la tassazione degli immobili occupati abusivamente e non sgomberabili violi anche le disposizioni di rango costituzionale a tutela del diritto di proprietà oltre che le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte dunque, con le ordinanze segnalate ha incrinato il suo orientamento univoco valorizzando soprattutto il bilanciamento di interessi tra i diversi principi costituzionali in materia di diritto di proprietà e di capacità contributiva.

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