Alla Onlus il rimborso per l’autoambulanza acquistata prima del Codice del Terzo settore
Alle Onlus spetta il diritto al rimborso delle somme sostenute per l’acquisto delle autoambulanze purché il relativo bene sia stato acquistato prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore. Pertanto, le nuove previsioni normative, che escludono le Onlus dal contributo ma che vedono le organizzazioni di volontariato destinatarie dell’incentivo, non possono essere applicate retroattivamente. Ciò, anche in considerazione del legittimo affidamento degli enti che hanno effettuato gli acquisti nel 2017 confidando nel diritto al rimborso. A stabilirlo è il Tar il Lazio con la sentenza 10809/2018 dell’8 novembre ( clicca qui per consultarla ).
Ma veniamo ai fatti. Prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore, anche le Onlus, nel limite dei contributi erogati annualmente dal Governo, potevano chiedere il rimborso del prezzo sostenuto per l’acquisto di beni di utilità sociale effettuati nell’anno precedente.
Con il Dlgs 117 del 2017 tale regime viene sostanzialmente modificato, includendo, tra i soggetti beneficiari del contributo, solo le organizzazioni di volontariato, escludendo la possibilità del rimborso per le Onlus.
Proprio per l’eliminazione di quest’ultime dal diritto all’erogazione del contributo per l’acquisto di autoambulanze, l’ente ha chiamato in causa il giudice amministrativo al fine di verificare non solo se le nuove disposizioni sono conformi al dettato costituzionale, ma anche, se l’ente, per gli acquisti effettuati nell’anno 2017, poteva comunque usufruire del previgente regime agevolativo.
Preliminarmente i giudici escludono l’incompatibilità della riforma del terzo settore con il dettato costituzionale. E questo in ragione della specifica scelta legislativa finalizzata a riformare un settore che coinvolge svariati soggetti ognuno dei quali, proprio per una nuova visione sistematica dell’intero apparato solidaristico e di utilità sociale, operano su piani diversi. Infatti, l’eliminazione del beneficio è giustificato in ragione della struttura organizzativa e della prevalente componente volontaristica che caratterizza le organizzazioni di volontariato rispetto alle Onlus la cui qualificazione giuridica rileva solo ai fini fiscali.
Quindi, le esigenze di riordino della disciplina, unitamente all’eliminazione delle Onlus e il tempo attribuito alle stesse per scegliere la categoria all’interno della quale collocarsi, nonché le peculiarità e le specificità delle organizzazioni di volontariato giustificano, sotto il profilo costituzionale, la previsione normativa che delimita il contributo solo a quest’ultimi.
Allo stesso tempo, però, i giudici hanno ritenuto meritevole l’eccezione con cui veniva contesta l’illegittimità delle linee guida e del decreto ministeriale che escludevano, anche per gli acquisti effettuati nel 2017, la possibilità di beneficiare del contributo.
A questo proposito, visto che il Codice del terzo settore prevede un periodo transitorio per la loro concreta attuazione lasciando un lasso di tempo agli enti per adeguarsi alle nuove disposizioni, i giudici hanno sancito che gli acquisti effettuati in data anteriore all’entrata in vigore della riforma possono beneficiare del contributo.
Tar Lazio, sentenza 10809/2018