Imposte

Alle erbe miste si applica l’aliquota prevalente o più alta

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di Alessandro Caputo e Gian Paolo Tosoni

Le confezioni di erbe miste fresche sono assoggettate all’aliquota Iva del prodotto predominante; se non è possibile riscontrare una predominanza, si applica l’aliquota Iva più elevata o, in alternativa, quella ordinaria se nella confezione vi sono prodotti soggetti a Iva nella misura del 22 per cento. Lo ha precisato ieri l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 51/E/2019 .

Il chiarimento è contenuto in una consulenza giuridica con la quale è stato chiesto quale sia la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di erbe aromatiche confezionate in vaschette o buste trasparenti contenenti un misto di aromi, per le quali sono previste differenti aliquote, indipendentemente dalla prevalenza di un prodotto rispetto a un altro.

Giova ricordare che le piante aromatiche sono assoggettate ad aliquote differenti a seconda della loro classificazione merceologica. Ad esempio per il prezzemolo (che rientra tra le piante mangerecce) il punto 5 della Tabella A parte prima del Dpr 633/1972 prevede l’Iva al 4%; basilico, origano, rosmarino e salvia freschi sono assoggettati a Iva nella misura del 5%; timo e alloro scontano, invece, l’Iva nella misura del 10 per cento.

Nel formulare la risposta alla domanda, l’agenzia delle Entrate richiama il parere fornito dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota 94063 del 28 agosto 2018 con il quale è stato precisato che, ai fini della classificazione doganale di prodotti ortofrutticoli “misti” si guarda alla materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

In particolare, a titolo esemplificativo, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli individua tre classificazioni doganali riferite a possibili combinazioni di «prodotti ortofrutticoli misti»: prodotto costituito da erbe aromatiche miste fresche, con predominanza di prezzemolo soggetto a Iva nella misura del 4%; con predominanza di timo o alloro, soggetto ad Iva nella misura del 10% o con predominanza di basilico, salvia, rosmarino, soggetto ad Iva del 5 per cento.

In sintesi, i casi che si possono presentare, sono i seguenti:

•nelle confezioni di erbe aromatiche con predominanza di un prodotto, si applica all’intera confezione l’aliquota Iva del prodotto predominante;

•nelle confezioni per cui non è possibile riscontrare una predominanza, si applica all’intera confezione l’aliquota Iva più elevata con riferimento ai prodotti in essa contenuti (principio di cui all’articolo 12 del Dpr 622/1972); in questa ipotesi, l’aliquota ordinaria del 22% trova applicazione solo se nella confezione sono contenute delle erbe la cui cessione è assoggettata a questa aliquota.

L’agenzia delle Entrate, dunque, giunge ad una conclusione diversa rispetto a quella prospettata nella risoluzione 56E/2017 nella quale aveva affermato che, in caso di confezioni di erbe aromatiche miste, tra cui salvia e rosmarino che hanno l’Iva al 5%, la presenza di un prodotto diverso ancorché soggetto alla aliquota ad esempio del 10% comportava l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 51/E del 21 maggio 2019

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