Alle società sanzioni fino a un milione per la responsabilità da reati tributari
È in vigore la responsabilità amministrativa delle società per i reati tributari più gravi. Per evitare ulteriori sanzioni in presenza di delitti fiscali sarà necessario predisporre i modelli organizzativi di prevenzione specifici per questi illeciti. Per le imprese che invece hanno già predisposto tali modelli sarà necessario un aggiornamento estendendo le procedure preventive anche a questi nuovi delitti. Sono queste, in estrema sintesi, le conseguenze più rilevanti a seguito delle novità introdotte dal Dl 124/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 157/2019.
La nuova normativa include nel novero dei reati rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001:
● la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
● la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
● la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
● l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
● l’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
● la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
A questo si aggiunge:
● l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
● se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.
In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro a una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di 619.600 euro (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di 774.500 euro (500 quote x 1.549,00 euro).
Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).
Nel caso di condanna della persona fisica per il reato tributario contestato, la sanzione amministrativa nei confronti della società è pressochè automatica salvo non si riesca a dimostrare l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l’illecito, a quel punto ascrivibile esclusivamente all’infedeltà del vertice aziendale (si veda l’articolo a destra).