Controlli e liti

Alloggio nei locali dell’attività, stop alla deduzione dell’ammortamento

La sentenza 19820 della Cassazione: non rientra né tra i beni immobili per destinazione né per natura

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di Alessandro Borgoglio

Non sono deducibili le quote di ammortamento e i costi relativi all’alloggio dell’imprenditore, anche se è inserito nel fabbricato comprendente i locali destinati alla sua attività commerciale, è sprovvisto di ingresso autonomo ed è stato costruito sulla base di un'unica licenza edilizia relativa anche ai locali commerciali. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 19820/2021.

L’articolo 102, comma 1, del Tuir prevede la deducibilità dal reddito delle «quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa». Quanto ai beni immobili, la nozione di strumentalità è stabilita dall'articolo 43, comma 2, del Tuir, il quale comprende nella nozione sia gli immobili strumentali cosiddetti “per destinazione”, definiti come quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (primo periodo), sia gli immobili strumentali cosiddetti “per natura”, definiti come quegli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati e anche se dati in locazione o comodato (secondo periodo).

Per quanto concerne quest’ultima tipologia di immobili, ai fini del riconoscimento della strumentalità, è comunque necessaria la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda, e, solo nei casi in cui risulti altresì provata (e non solo affermata) l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa (da quella accertata in rapporto strumentale con l'attività aziendale), è prevista la possibilità di prescindere (ai fini della ritenuta strumentalità del bene) dall’utilizzo diretto dello stesso da parte dell’azienda, ferma in ogni caso restando l'imprescindibilità dell’accertamento della strumentalità, sia pure astratta, del bene, non oggettivamente considerato, bensì in rapporto all'attività aziendale (Cassazione 12999/2007, 4306/2015).

Nel caso oggetto della sentenza odierna, l’Ufficio aveva ripreso a tassazione le quote di ammortamento dell'appartamento dell'imprenditore, inserito nello stesso fabbricato in cui veniva esercitata l'attività di ristorante/pizzeria. Secondo il contribuente, invece, tali ammortamenti sarebbero stati deducibili, in quanto l’alloggio era sprovvisto di un ingresso autonomo ed era stato edificato sulla base di un unico titolo edilizio rilasciato per l'intero fabbricato, cioè per pizzeria/ristorante e alloggio insieme. Tale tesi, però, è stata ritenuta infondata dai giudici di legittimità, atteso che, nel caso di specie, l’alloggio dell'imprenditore non poteva rientrare tra i beni immobili strumentali sia per destinazione, non essendo esso evidentemente utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell’impresa commerciale, sia per natura, atteso che le caratteristiche di abitazione privata dell’imprenditore precludono la possibilità di ravvisare qualsiasi rapporto di strumentalità dell'immobile con l'attività aziendale di ristorazione e a nulla rilevando, a tale fine, il fatto che l'appartamento fosse incluso nell'edificio a uso ristorante e pizzeria, ricompreso nell'unica licenza edilizia, e senza ingresso autonomo. Peraltro, neppure i costi dell'alloggio dell'imprenditore, come quelli dell'utenza elettrica, potevano considerarsi deducibili, atteso che - come stabilito dalla Cassazione - è evidente il difetto di qualsiasi correlazione con l'attività d'impresa e, quindi, dell'inerenza dei detti componenti.

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